Codice Appalti e Direttive Europee: delega extralarge estranea al mondo dei lavori pubblici

La matassa del disegno delega di recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE si aggroviglia sempre di più. Nella seduta di ie...

02/12/2015
La matassa del disegno delega di recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE si aggroviglia sempre di più.

Nella seduta di ieri pomeriggi all'VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato è ripreso l'esame del disegno di legge licenziato dalla Camera dei Deputati il 18 novembre con l'intervento del Senatore Andrea Cioffi che ha evidenziato alcune criticità del provvedimento tra le quali quelle contenute nell'articolo 1, lettera t) che da la possibilità all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di emanare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti tipo con efficacia vincolante, chiedendosi come tale disposizione possa coordinarsi con i regolamenti recentemente emanati dall'Unione Europea sulle medesime materie (Regolamento di esecuzione UE 2015/1986 vedi notizia del 24/11/2015) tenuto conto che questi hanno valore cogente e non possono essere derogati dalle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

Alle osservazioni del Senatore Cioffi si sono, poi, aggiunte quelle del relatore Lionello Marco Pagnoncelli che ha espresso le sue perplessità su alcune modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati e in particolare sulle procedure arbitrali per la soluzione delle controversie (lettera aaa)) e sulla semplificazione del rito abbreviato per i giudizi amministrativi in materia di appalti (lettera bbb)) che ritiene determineranno notevoli problemi applicativi e contenziosi.

Il relatore Pagnoncelli ritiene, poi, che:
  • il mantenimento degli incentivi del 2% a favore dei dipendenti pubblici degli uffici tecnici (lettera rr)), per lo svolgimento delle sole funzioni di predisposizione e controllo delle procedure degli appalti appare eccessivo e non giustificabile;
  • non siano condivisibili le disposizioni per disciplinare il procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni delle aziende assoggettate a procedure di concordato preventivo (lettera vv)), in quanto eccessivamente complesse e foriere di notevoli contenziosi.

Aggiungiamo, poi, che il Servizio Studi del Senato con il recente Dossier n. 251 sul ddl ha manifestato alcuni dubbi sulle norme relative all'obbligo di denuncia per le imprese vittime di estorsione o corruzione, alle restrizioni per l'avvalimento, alla "contabilità esecutiva" e alla possibilità di premiare le offerte delle imprese che si impegnano a utilizzare mandopera locale o già impiegata nell'appalto. In particolare nel dossier del Centro Studi del Senato viene messo in evidenza:
  • che, in riferimento al divieto di gold-plating introdotto al comma 1, lettera a), "il divieto di cui alla lettera a) andrebbe valutato alla luce di taluni principi e criteri direttivi specifici della delega che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero che sembrano limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime";
  • che, in riferimento al comma 1, lettera q), punto 5 con cui è previsto un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, "Si ricorda che nell'ordinamento non vige un obbligo generalizzato di denunciare i reati", che "La norma di delega, dunque, pare prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese titolari di appalti pubblici. Peraltro, ragioni sistematiche inducono a ipotizzare che anche la violazione di tale obbligo di denuncia debba essere penalmente sanzionata" e che "In considerazione di quanto precedentemente rilevato, andrebbe, pertanto, valutato se fare riferimento alla "denuncia obbligatoria"";
  • che, in riferimento alla Centralizzazione delle committenze e riduzione delle stazioni appaltanti contenuta al comma 1, lettera dd), deve essere valutato se "il riferimento alle "unioni di comuni" possa avere l'effetto di aumentare il numero delle stazioni appaltanti";
  • che, in riferimento all'obbligo per i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori contenuto al comma 1, lettera ll), "andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il riferimento alla "contabilità esecutiva"";
  • che in riferimento alle previsioni di istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (comma 1, lettera mm)) "andrebbe valutato se fare riferimento al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (art. 10, comma 2, del D.P.R. 207/2010)";
  • che, in riferimento alla revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento ma nel documento del Servizio Studi (comma 1, lettera zz)) "rispetto alla disciplina europea dell'avvalimento, che consente agli operatori economici di fare affidamento sulla capacità economica e finanziaria e sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti, tale criterio prevede che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale";
  • che, in merito alla la lettera ddd) esplicitamente finalizzata alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale ed alla previsione dell'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte da attribuire alle imprese (comma 1, lettera ddd)), "l'attribuzione di misure premiali alle offerte, pur nel rispetto della valorizzazione delle finalità sociali e ambientali di cui sono portatrici in generale le nuove direttive, andrebbe valutata alla luce dei principi generali della normativa europea sugli appalti e del TFUE che riguardano, tra l'altro, la parità di trattamento e la non discriminazione";
  • che, in riferimento alle nuove linee guidadi carattere generale, proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5), "la norma non indica i termini per l'adozione delle linee guida, che dovrebbero sostituire il regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 di cui il decreto legislativo di riordino prevede espressamente l'abrogazione".

La verità è, forse, che si è esagerato nel voler dettagliare un disegno delega che ad oggi contiene oltre 70 principi e criteri direttivi generali. Un provvedimento "extralarge" probabilmente estraneo al mondo dei contratti pubblici e che ignora, invece, le novità introdotte dalle direttive europee.

A cura di arch. Paolo Oreto
     
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