Codice Appalti e Direttive Europee: ignorate le novità introdotte dalle direttive europee

Mentre è già trascorso quasi un mese dall'approvazione alla Camera dei Deputati (17 novembre) del disegno di legge delega relativo al recepimento delle diret...

09/12/2015
Mentre è già trascorso quasi un mese dall'approvazione alla Camera dei Deputati (17 novembre) del disegno di legge delega relativo al recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sembra che oggi alle ore 14:30 l'VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato riprenderà la discussione sul provvedimento con l'esame degli emendamenti presentati entro l'1 dicembre scorso.

Nonostante il provvedimento sia stato calendarizzato per le sedute del 15/16/17 dicembre, nutro forti perplessità che lo stesso possa arrivare approvato dalla Commissione prima di tali date perché significherebbe che dovrebbe essere approvato entro domani!

Ma, come già detto in una precedente notizia (leggi articolo), la matassa si aggroviglia sempre di più perché, a parte le osservazioni del senatore Andrea Cioffi e del relatore Lionello Marco Pagnoncelli che hanno espresso alcune perplessità sule modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati ed a parte alcuni dubbi manifestati dal Servizio Studi del Senato nel recente Dossier n. 251, sono arrivati altri segnali negativi relativamente ai pareri propedeutici delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Delle 8 Commissioni ho notizie soltanto della 14ª che ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
  • "in riferimento alla scadenza della delega per il recepimento delle direttive, fissata dall'articolo 1, comma 1, al 18 aprile 2016 (e non più a due mesi prima di tale data coincidente la scadenza delle direttive), al fine di evitare di ritardare l'attuazione e di rischiare l'apertura di una procedura di infrazione, si ritiene opportuno chiarire se i contenuti del regolamento di esecuzione saranno adottati dal decreto di attuazione delle direttive o dal successivo decreto di riordino. In particolare, sarebbe opportuno specificare che con il decreto di recepimento si provveda a dare compiuta e immediata attuazione alle direttive, al fine di intendere che le attuali disposizioni del regolamento di esecuzione, necessarie a dare concreta attuazione alle direttive, siano riversate nel decreto legislativo di recepimento. Conseguentemente, al comma 4, sarebbe opportuno integrare la norma che stabilisce che il decreto di recepimento dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice, anche con le parti incompatibili del regolamento di esecuzione";
  • "in riferimento al divieto del cosiddetto "gold plating", di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero al divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, occorrerebbe valutare quali dei criteri specifici di delega sono applicabili al decreto di recepimento e, in tal caso, quali potrebbero implicare l'introduzione di ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime";
  • "infine, si suggerisce alla Commissione di merito, ai meri fini di una migliore tecnica legislativa, di valutare l'opportunità di prevedere espressamente l'abrogazione, sia del vecchio codice in quanto tale e non solo delle sue disposizioni (così come previsto dal comma 12, lettera c), nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo), sia anche dello stesso decreto di attuazione delle direttive, nel momento in cui il suo contenuto viene riversato nel nuovo codice".

La matassa si continua ad aggrovigliare sempre di più e con oltre 70 princìpi e criteri direttivi generali, il disegno di legge delega diviene un provvedimento a dir poco "esuberante", ricco di tanto e di più inserito a più mani nel corso delle varie approvazioni e che ignora, invece, quasi del tutto le novità introdotte dalle direttive europee.

A cura di arch. Paolo Oreto
     
© Riproduzione riservata