Opere, servizi e forniture segretate seguono le regole generali della contrattualistica pubblica

Le opere, i servizi e le forniture "segretati" non si sottraggono alle regole generali della contrattualistica pubblica per quanto attiene al corretto utiliz...

14/12/2015
Le opere, i servizi e le forniture "segretati" non si sottraggono alle regole generali della contrattualistica pubblica per quanto attiene al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate; in più, rileva l'aspetto della congruità dell'utilizzo dello strumento di selezione concorrenziale ridotta, rispetto all'effettiva necessità di farvi ricorso.

Peraltro, anche a seguito delle analisi compiute dalla Corte e delle relative indicazioni contenute nelle relazioni degli anni precedenti, si è assistito al ritorno all'utilizzo degli strumenti ordinari di contrattazione per la maggior parte degli appalti di opere.

Sotto il profilo dell'economicità, la Corte rileva negativamente l'utilizzo generalizzato di varianti progettuali e realizzative - strumento negoziale da ritenersi eccezionale, secondo la legislazione vigente - variamente motivate, talvolta reiterate e, in svariati casi, ravvicinate nel tempo, che hanno comportato, nella quasi totalità dei casi, significativi aumenti delle spese di realizzazione.

Altro punto critico riguarda la presenza di proroghe contrattuali, soprattutto nel settore dei servizi e delle forniture, che hanno allontanato nel tempo la possibilità di esperire nuove procedure concorsuali e nuovi contratti per l'affidamento dei servizi.

Con riferimento alla presenza di aggiudicazioni che presentano percentuali di ribasso assai elevate, la Corte ravvisa la necessità che le amministrazioni, utilizzando professionalità interne per la predisposizione dei capitolati, provvedano alla individuazione delle basi d'asta in maniera più accurata ed è auspicabile, al riguardo, anche una migliore azione di coordinamento e controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Di rilievo è risultata anche la presenza, soprattutto per le opere, di contratti accessori di affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni, che le amministrazioni hanno motivato con la carente dotazione numerica e di professionalità specifiche (ingegneri, architetti, geometri), in grado di predisporre i progetti, i capitolati e la documentazione tecnica, inerenti le procedure concorsuali, secondo i fabbisogni delle stesse amministrazioni, nonché di seguire l'attuazione delle opere e dei servizi e, poi, di convalidarne la corretta esecuzione. Tale situazione e, più in generale, il progressivo svuotamento dei "corpi tecnici" dello Stato, rendono necessaria, ad avviso della Corte, una valutazione da parte del Parlamento e del Governo sull'opportunità di realizzare un equilibrato rapporto fra l'essenziale esigenza delle amministrazioni di rivolgersi al mercato per l'acquisizione delle capacità tecniche di esecuzione delle opere e la necessità di conservare e rafforzare al proprio interno l'indirizzo e il "governo" della progettazione e dei processi esecutivi, rendendone, altresì, possibile la vigilanza sull'efficiente ed efficace perseguimento dei risultati attesi.

Le conclusioni e raccomandazioni della relazione si concretizzano nella formulazione di generali e specifici punti di attenzione tesi a ricondurre l'attività delle amministrazioni ad un corretto utilizzo delle procedure.

La valutazione dell'uso delle disposizioni derogatorie negli affidamenti segretati potrà essere anche d'ausilio al legislatore, che ha manifestato un rinnovato interesse per la materia, come è dimostrato dai progetti di legge presentati recentemente in Parlamento.

A cura di Ufficio Stampa Corte dei Conti
     
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