Legge di Stabilità: le principali misure fiscali per l’edilizia

Con la pubblicazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge...

11/01/2016

Con la pubblicazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di Stabilità per il 2016) sulla Gazzetta Ufficiale 30/12/2015, n. 302 - S.O. n. 701 sono state approvate nuove interessanti misure a favore della casa che vanno dalle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, al bonus arredi e mobili, fino a quelle che riguardano in particolare l’abitazione principale.

In riferimento a queste, l’aspetto più innovativo della nuova Legge di Stabilità riguarda:

  • la possibilità per i contribuenti della “no tax area” (quelli i cui redditi sono “assorbiti” dalla detrazione) di recuperare il beneficio spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, cedendo il credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento (comma 74) con modalità che saranno fissate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’inserimento tra le spese agevolabili per la detrazione del 65% anche quelle riguardano gli impianti domotici. Sono, infatti, stati inserite anche le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza (accensione, spegnimento, programmazione settimanale, monitoraggio dei consumi, ecc.) degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni, per accrescere la consapevolezza dei consumi da parte degli utenti e migliorare l’efficienza funzionale dei medesimi impianti (comma 88).

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie
Viene confermata la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

  • 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali (dall’1 gennaio 2017, rientrerà nell’ordinaria detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie);
    I lavori agevolabili e le spese massime sono:
    • 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
    • 60 mila euro per gli interventi sull’involucro (tetti, pareti, finestre, ecc.), acquisto e posa in opera di schermature solari, come tende esterne, chiusure oscuranti, ecc.;
    • 60 mila euro per l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda;
    • 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • 50% per le ristrutturazioni che aumenta al 65% (su un importo di 96mila euro) in caso di adozione di misure antisismiche su costruzioni, adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva, situate in zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione, che deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, spetta ai contribuenti Irpef che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili oggetto degli interventi oppure titolari di altri diritti di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie); sempre che sostengano le relative spese, il beneficio spetta anche a locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.

Bonus Mobili (comma 74)
È stata confermata anche per il 2016 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori edilizi per i quali si fruisce del “bonus ristrutturazioni” nella misura maggiorata del 50%. Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo.
Per poter fruire del bonus mobili è, quindi, necessario aver effettuato i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, vanno bene anche i lavori di manutenzione ordinaria);
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.

Se l’intervento riguarda le parti condominiali, ciascun condomino ha diritto alla detrazione, per la propria quota, solo per i beni destinati ad arredare quei locali; il bonus non spetta per gli eventuali beni acquistati per arredare la propria casa. La data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni, ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute prima di quelle per l’arredo. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o, se obbligatoria, dalla comunicazione preventiva all’Asl; per gli interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il comma 75 della Stabilità 2016 ha istituito un ulteriore “bonus mobili”, riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Il nuovo “bonus mobili” non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.

Installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme
Il comma 982 prevede un credito d’imposta sul reddito (nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016) per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, definirà criteri e procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Prima Casa
Altra novità è costituita dalla possibilità di poter fruire dei benefici previsti per la prima casa anche prima di vendere la precedente. Il comma della Legge di Stabilità aggiunge all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il seguente comma:
”4-bis. L'aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.

Dunque, sarà possibile beneficare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa (imposta di registro con aliquota al 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa costruttrice, Iva al 4% anziché al 10%) anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. L’unica condizione imposta è che la “vecchia” abitazione venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se l’impegno a vendere il precedente immobile non viene rispettato, si decade dall’agevolazione e bisogna corrispondere l’imposta di registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta. In caso di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delle Entrate competente recupererà, maggiorata dei relativi interessi, la differenza tra l’Iva calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, e irrogherà la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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