Impianti a fune: in Gazzetta le Norme Tecniche regolamentari sulle revisioni periodiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla discipli...

21/01/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli impianti a fune, in applicazione del D.M. 1 dicembre 2015, n. 203 che contiene le Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

Il Comuncato fa riferimento al decreto dirigenziale n. 1  del  7  gennaio 2016 con cui sono state disciplinate le procedure in applicazione al citato D.M. n. 203/2015.

Il decreto disciplina le procedure in applicazione al D.M. 01/12/2015 nei seguenti articoli:

  • art. 1 - Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico
  • art. 2 - Revisione quinquennale
  • art. 3 - Revisione generale
  • art. 4 - Ispezioni speciali
  • art. 5 - Varianti costruttive
  • art. 6 - Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica
  • art. 7 - Documentazione richiesta in caso di Revisione Generale, di prolungamento della vita tecnica o di variante costruttiva
  • art. 8 - Accertamenti preliminari
  • art. 9 - Partecipazione alle verifiche e prove funzionali
  • art. 10 - Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali
  • art. 11 - Effettuazione delle verifiche e prove funzionali
  • art. 12 - Verbale delle verifiche e prove funzionali
  • art. 13 - Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio.

Ricordiamo che il Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto è rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, dall'Autorità di sorveglianza, alla Regione o all'Ente concedente ed è subordinato:

  • alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali;
  • all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) e di tipo C) così come individuate all’articolo 12 del decreto stesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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