Reazione al fuoco di prodotti da costruzione: nuovo Regolamento UE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 68/8 IT del 15 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione dal 1°...

17/03/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 68/8 IT del 15 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione dal 1° luglio 2015 relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il nuovo Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, quindi, il 4 aprile prossimo ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento viene abrogata la decisione 2000/147/CE ed i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al nuovo regolamento. Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato al Regolamento stesso. Si tratta delle seguenti quattro tabelle:

  • Tabella 1 - Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
  • Tabella 2 - Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
  • Tabella 3 - Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
  • Tabella 4 - Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco.

Sempre nell’allegato al nuovo Regolamento delegato viene precisato che, ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano le seguenti definizioni:

  • Materiale: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite;
  • Prodotto omogeneo: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi;
  • Prodotto non omogeneo: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali;
  • Componente sostanziale: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area ≥ 1,0 kg/m2 o spessore ≥ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale;
  • Componente non sostanziale: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m2 e spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale;
  • Componente non sostanziale interno: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale;
  • Componente non sostanziale esterno: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

Viene, anche, aggiunto che due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale, sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, sono classificati in base ai criteri per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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