Semplificazione e Riforma Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): arriva l'OK delle Regioni

"La Certificazione Unica di inizio attività (SCIA) contribuirà a favorire lo sviluppo delle esperienze positive dello Sportello unico per le attività produtt...

09/03/2016

"La Certificazione Unica di inizio attività (SCIA) contribuirà a favorire lo sviluppo delle esperienze positive dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) presenti sul territorio, favorendone il rafforzamento e la diffusione".

Questa l'idea della Conferenza Unificata che il 3 marzo 2016 ha espresso parere favorevole all'intesa sul Decreto che, attuando la legge delega n. 124/2015, riforma la “segnalazione certificata inizio attività (SCIA)”. In un documento consegnato al governo le Regioni hanno però segnalato anche “la necessità di accompagnare l’attuazione del presente decreto con una adeguata sede di collaborazione e confronto tra Governo Regioni ed Enti locali”. Ed hanno presentato alcune proposte emendative al testo.

Di seguito le proposte presentate dalle Regioni per migliorare il testo.

Le Regioni, pur condividendo lo spirito riformistico che punta a realizzare un processo di semplificazione, hanno ritenuto che lo schema di provvedimento attua solo in minima parte e in modo generico e poco esaustivo la disposizione contenuta nella legge delega (articolo 5). Per questo motivo, la Conferenza Unificata ha segnalato l’opportunità di "inserire la disciplina della SCIA prevista nello schema di decreto, come modifica espressa all’articolo 19 della legge n. 241/90, per evitare di incorrere in disarmonie. Con la medesima finalità di chiarezza si suggerisce, altresì, l’opportunità di inserire una disposizione di coordinamento tra la disciplina del dPR. n. 380 del 2001 e quella del dPR. n. 160 del 2010 e quella della nuova SCIA unica. Pertanto, è utile proporre dettagliati interventi modificativi al d.p.r. 380/2001 secondo quanto riportato in allegato al presente documento".

Considerata la "portata innovativa della nuova disciplina, che richiede un significativo impegno nell’adeguamento delle amministrazioni sotto i diversi profili (organizzativi e di coinvolgimento delle PA interessate, tecnologici e di predisposizione della modulistica) e una leale collaborazione tra Governo, Regioni ed Enti Locali per assicurare effettività alle nuove disposizioni e corrispondere in modo efficace alle attese di imprese e cittadini, si ritiene essenziale indicare un termine per l’adeguamento delle amministrazioni (anche in considerazione delle nuove sanzioni introdotte) che potrebbe essere individuato nel 1 gennaio 2017".

In tal senso, le Regioni hanno proposto le seguenti proposte emendative al testo.

Articolo 2

Eliminare il comma 3 per reinserirlo come comma 2 bis nell’articolo 2 e come comma 1 nell’articolo 3, modificandolo secondo quanto di seguito riportato:

2bis. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente, la SCIA presentata è efficace". Con l’opportunità di valutare l’inserimento di un termine per il rilascio della ricevuta.

Articolo 3

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio”. Chiarendo che si tratta di sportelli telematici o, comunque, tenuti ad accettare le segnalazioni per via telematica a seconda del tipo di SCIA richiesta.

Articolo 4

Aggiungere un comma aggiuntivo del seguente tenore: “2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettive statuti speciali e relative norme di attuazione”.

Articolo 5

Inserire un articolo aggiuntivo (articolo 5) che preveda un termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni recate nel decreto. Un termine adeguato potrebbe essere quello del 1 gennaio 2017, considerati i tempi per l’approvazione e l’entrata in vigore della delega.

In allegato il documento predisposto dalle Regioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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