Canone Rai: scarica il modulo per non pagarlo

Da luglio 2016 il canone RAI sarà incluso nella bolletta elettrica con un importo ridotto (solo per il primo anno) pari a 100 euro. Non si riceverà più il...

24/03/2016

Da luglio 2016 il canone RAI sarà incluso nella bolletta elettrica con un importo ridotto (solo per il primo anno) pari a 100 euro.

Non si riceverà più il bollettino postale ma il canone si pagherà, quindi, automaticamente insieme alla bolletta dell'elettricità. Ma come dovrà fare chi non possiede un apparecchio televisivo?A pensarci è stata l'Agenzia delle Entrate che con il Provvedimento 24 marzo 2016, n. 45059 recante "Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello" ha messo a disposizione il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000). La legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente. Tramite il nuovo modello disponibile online, i cittadini che risultano titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV.

Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.

Come presentare l’autocertificazione - Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Quando va presentato il modello - Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Indicazioni per chi attiva nuove utenze - I cittadini che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non sono titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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