Nuovo Codice Appalti: dov'è la Centralità del Progetto?

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, nel corso dell’audizione sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e co...

22/03/2016

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, nel corso dell’audizione sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni relativamente all’impostazione generale del Codice, aveva affermato che il testo del nuovo DLgs “sia quanto di meglio si poteva fare tenendo presente i tempi e tenendo presente una legge delega che ha tanti aspetti meritori ma che è stata caricata moltissimo in fase parlamentare”. Ma, forse, si era sbagliato per il semplice fatto che lo schema di decreto legislativo che nasce per l’obbligo del recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e per il riordino della normativa sugli appalti, in certi casi, non procede al recepimento di talune parti delle citate direttive.

La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici tratta le regole sui concorsi di progettazione nel Titolo III (Particolari regimi di appalto), Capo II (Regole sui concorsi di progettazione) dall’articolo 78 all’articolo 82. E’ possibile osservare come, nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, i concorsi di progettazione sono trattati negli articoli dal 152 al 156 e negli stessi non c’è alcun riferimento all’articolo 82 della direttiva che si riferisce alle “Decisioni della commissione giudicatrice” precisando che la commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni, che esamina gli elaborati presentati in forma anonima, che iscrive in un verbale firmato dai suoi membri le proprie scelte nonché le proprie osservazioni, che l’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione, che i candidati possono essere invitati a rispondere ai quesiti della commissione, che deve essere redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione ed i candidati.

Riascoltando, poi, la registrazione dell’audizione, è possibile notare come il Presidente Cantone abbia fatto riferimento al ripristino della “Centralità della progettazione” confessando di non aver capito se lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri abbia raggiunto lo scopo o meno. A giudizio di Cantone, in certi passaggi, si ha l’impressione di sì perché “l’indicazione che il progetto definitivo ed il progetto esecutivo lo fa lo stesso soggetto sembra un passo in avanti significativo perché chi fa il progetto definitivo sa che deve fare il progetto esecutivo”. Nel suo intervento Cantone, poi, afferma che si tratta di un meccanismo di vincolo che sembra importante e che, sembra mettere, in qualche modo, al centro la progettazione con un tentativo di coinvolgere il mondo professionale esterno all’Amministrazione anche se resta il famoso incentivo del 2% che “sembra un’araba fenice. Ogni volta che si elimina ritorna sotto mentite spoglie ma c’è sempre”.

Orbene rileggendo la lettera oo) dell’articolo 1 della legge delega in cui viene precisato che uno dei principi che avrebbe dovuto rispettare il decreto legislativo di attuazione della legge delega doveva essere quello della “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di  lavori,  promuovendo  la  qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche  attraverso  lo  strumento dei concorsi di progettazione”, a mio avviso è abbastanza chiaro che questo criterio, nello schema di decreto legislativo, non sia stato rispettato perché non si parla in nessun punto dello stesso di “valorizzazione della qualità architettonica”, di “promozione della qualità architettonica” e di “promozione dei concorsi di progettazione”.

E la centralità della progettazione non può essere insita nell’affidamento del progetto esecutivo allo stesso soggetto che ha redatto il progetto definitivo anche perché, come è possibile leggere nel comma 12 dell’art. 23 dello schema di decreto legislativo, non si tratta di obbligo ma di possibilità e, infatti, il citato comma 12 esordisce con “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto”.

C’è, anche, da osservare come lo schema di decreto legislativo, in tema di centralità del progetto, non abbia rispettato la lettera oo) dell’art. 1 della legge delega relativamente al principio espresso di “esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare”. Così non è quando nell’articolo 183 dello schema di decreto legislativo relativo alla Finanza di progetto viene espressamente detto che “le amministrazioni aggiudicatrici possono ……………. affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità” e così non è quando nell’articolo 194 del citato schema di decreto legislativo viene affermato che il contraente generale provvede alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso.

Dov’è, dunque, la centralità del progetto ed il rispetto della lettera oo), comma 1 della legge delega n. 11/2016?

A cura di Arch. Paolo Oreto

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