Processo Civile Telematico: in Gazzetta le regole tecnico-operative

Definito il regolamento previsto dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo (CPA) per la realizzazione del proc...

23/03/2016

Definito il regolamento previsto dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo (CPA) per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 recante "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico" le cui disposizioni si applicano a partire dall'1 luglio 2016 (data di introduzione del processo amministrativo telematico). Dall'entrata in vigore del DPC n. 40/2016 e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalità dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.

Il DPCM è composto da 3 Capi, 21 articoli e un allegato con 18 articoli.

  • Capo I - Disposizioni generali
  • Capo II - Il Sistema informativo della giustizia amministrativa
  • Capo III - Il Processo amministrativo telematico

Articolato:

  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Ambito di applicazione
  • Art. 3 - Organizzazione del Sistema Informativo della giustizia amministrativa
  • Art. 4 - Compiti del Sistema Informativo della giustizia amministrativa
  • Art. 5 - Fascicolo informatico
  • Art. 6 - Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari
  • Art. 7 - Provvedimenti del giudice
  • Art. 8 - Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa
  • Art. 9 - Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
  • Art. 10 - Atti del Segretario
  • Art. 11 - Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito
  • Art. 12 - Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche
  • Art. 13 - Comunicazioni per via telematica
  • Art. 14 - Notificazioni per via telematica
  • Art. 15 - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
  • Art. 16 - Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale
  • Art. 17 - Accesso al fascicolo informatico
  • Art. 18 - Servizi di consultazione
  • Art. 19 - Specifiche tecniche
  • Art. 20 - Verifica dello stato di attuazione del processo amministrativo telematico
  • Art. 21 - Disposizioni finali

Allegato A (art. 19 del Regolamento) - SPECIFICHE TECNICHE

  • Art. 1. - Definizioni
  • Art. 2. - Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento
  • Art. 3. - Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento
  • Art. 4. - Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari - art. 6 del Regolamento
  • Art. 5. - Provvedimenti del giudice in formato digitale - art. 7 del Regolamento
  • Art. 6. - Redazione e deposito degli atti digitali - art. 9 del Regolamento
  • Art. 7. - Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento
  • Art. 8. - Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento
  • Art. 9. - Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento
  • Art. 10. - Atti del Segretario - art.10 del Regolamento
  • Art. 11. - Trasmissione dei fascicoli con modalità telematiche - art. 12 del Regolamento
  • Art. 12. - Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 del Regolamento
  • Art. 13. - Comunicazioni per via telematica - art. 13 del Regolamento
  • Art. 14. - Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 del Regolamento
  • Art. 15. - Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art. 15 del Regolamento
  • Art. 16. - Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti - art. 16 del Regolamento
  • Art. 17. - Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento
  • Art. 18. - Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 del Regolamento

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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