Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): Parere negativo del Consiglio di Stato

Doccia fredda per il Governo sullo schema di decreto legislativo relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) approvato dal Consiglio dei...

01/04/2016

Doccia fredda per il Governo sullo schema di decreto legislativo relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 5 della legge delega n. 124/2015 (Legge Madia).

Dopo che la Conferenza unificata il 3 marzo aveva espresso parere favorevole all'intesa sul decreto legislativo che riforma la “segnalazione certificata inizio attività (SCIA)” (leggi articolo) arriva adesso il parere del Consiglio di Stato che “ritiene che il testo dello schema non sia ancora idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze applicative”.

Nel proprio parere, i Giudici di Palazzo Spada ritengono di dover porre alcuni rilievi che precedono l’esame dell’articolato, poiché si riferiscono a questioni non affrontate e che pure attengono all’esercizio della delega. Si tratta, in particolare:

  • dell’esercizio della delega di cui alla prima parte del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 124;
  • dell’esercizio della delega di cui all’ultima parte dello stesso comma 1 dell’art. 5 della legge n. 124;
  • della tecnica della novella dell’art. 19 della legge n. 241, che si è preferito non utilizzare pur in presenza di una delega alla “disciplina generale” delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;
  • della necessità, indipendentemente dal ricorso o meno alla tecnica della novella, di raccordare la disciplina in oggetto con quella della legge n. 241 anche cogliendo l’occasione della delega per una “disciplina generale” per chiarire alcune difficoltà interpretative residuate all’esito della riforma del 2015.

Sui 4 rilievi preliminari il Consiglio di Stato si esprime dettagliatamente ed, in particolare, relativamente al primo rilievo (comma 1, art. 5 legge n. 12) viene precisato che lo schema di decreto legislativo sceglie di non esercitare una parte importante della delega: manca, infatti, la “precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva, che viene espressamente rinviata ai successivi decreti legislativi ma che, almeno dal punto di vista ricognitivo, appare come uno degli oggetti principali della delega.

Sul quarto rilievo i Giudici evidenziano la necessità di raccordare la nuova disciplina con quella attualmente dettata dalla legge n. 241 (e in particolare dai suoi articoli 19, 21 e 21-nonies). Tenuto conto della ratio fortemente semplificatoria dell’intera riforma di cui alla legge n. 124, il Consiglio di Stato segnala la significativa esigenza che la delega sia esercitata anche per chiarire alcune rilevanti difficoltà interpretative residuate all’esito della riforma del 2015 e confermate dalla prima giurisprudenza sul punto.

Tra l’altro nel parere il Consiglio di Stato precisa che “Sarebbe stato auspicabile che l’attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti, di indiscutibile utilità per il cittadino chiamato a orientarsi tra le nuove potenzialità” e, dopo i rilievi preliminari, i Giudici di Palazzo Spada entrano dettagliatamente sui singoli commi e sui singoli articoli dello schema di decreto legislativo con rilievi puntuali e precisazioni tra le quali quella relativa all’articolo 3, comma 2 in cui viene espressamente detto che “ritiene che il testo dello schema non sia ancora idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze applicative” ed aggiungendo, sempre in riferimento allo stesso comma, che il dettato dell’articolo 3, comma 2 che sembra prevedere un avvio di procedimenti autorizzatori a seguito della presentazione della SCIA appare contraddittorio.

La conclusione per il Consiglio di Stato è che il testo del decreto legislativo vada riscritto recependo i rilievi presentati e che il nuovo testo venga sottoposto nuovamente per un nuovo parere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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