Progettisti interni alla PA: esclusione dell’incentivo 2% per la manutenzione

La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG depositata il 23/03/2016, avente per oggetto “Questione di massima s...

05/04/2016

La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG depositata il 23/03/2016, avente per oggetto “Questione di massima sulla corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016” ha pronunciato il seguente principio di diritto: “la corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria”. ha chiarito che le nuove disposizioni introdotte dal legislatore escludono tout court la riconoscibilità dell’incentivo alla progettazione nei confronti di tutte le attività qualificabili come manutentive, senza differenziazioni di sorta ed a prescindere dalla progettazione, che, come è stato già precisato, risulta strettamente connessa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

La pronuncia della Corte dei Conti nasce dalla richiesta di parere, articolata in tre quesiti dal Comune di Ferrara, volta a conoscere l’avviso della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in ordine alla corretta interpretazione dell’art.93, comma 7-ter, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche recate dagli articoli 13 e 13-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla l. n.114/2014.

Nel parere della Corte dei Conti viene precisato che “Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente come il legislatore, sia in seguito intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo” ma, anche, che appare evidente come “le disposizioni introdotte dal Dl 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirano non solo a una finalità di contenimento della spesa ma anche a una sua razionalizzazione” come, per altro, è possibile rilevare dall’articolo 1, comma 1, lettera rr) della legge delega 28 gennaio 2016, n, 11 concernente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti e concessioni e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il criterio di delega enunciato alla citata lettera "rr" prevede la destinazione del 2% dell'importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera.

Tale nuovo principio esposto nella citata lettera rr) cn cui viene esclusa l'applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma negli articoli da 21 a 27 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016, di prossima approvazione.

La Corte dei Conti, per ultimo, precisa che la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna dovrà attenersi al principio enunciato alla deliberazione in argomenti, alla quale dovranno conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213/2012.

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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