Nuovo Codice Appalti: cosa accadrà in Sicilia?

La pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice A...

26/04/2016

La pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), oltre a revisionare integralmente il corpo normativo relativo ai lavori pubblici, sta creando non poche problematiche sia a livello nazionale che regionale.

L'immediata entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 sta già creando notevole "imbarazzo" in quelle stazioni appaltanti che avendo già preparato le carte per la gestione delle gare, si ritrovano a doverle riscrivere ai sensi della nuova disciplina. L’articolo 216 del nuovo Codice ha, infatti, stabilito che le nuove disposizioni si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore del Codice stesso. Quindi, tutte le gare pubblicate a partire dal 20 aprile 2016 dovranno rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016.

Speciale Codice Appalti

La situazione della Regione Sicilia

In Sicilia la situazione si mostra anche più ingarbugliata, perché essendo una regione a statuto speciale si era recepito il vecchio corpo normativo con la Legge 12 luglio 2011, n. 12 che recepiva in modo dinamico le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010. Con l'abrogazione integrale del D.Lgs. n. 163/2006 e parziale del D.P.R. n. 207/2010, la Sicilia si trova in un limbo normativo in cui non si capisce quale legge debba oggi regolare i lavori pubblici.

Di questo problema ne ho parlato con l'arch. Elio Caprì, presidente di Assoarching (Associazione regionale liberi professionisti architetti e ingegneri) e esperto del settore.

Arch. Caprì è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti. La vostra Associazione, Assoarching, insieme ad altre, aveva proposto alcune modifiche al testo; sono state accolte?

L’altro ieri sera incontro per caso sull’aereo che sta tornando a Palermo da Roma, uno dei deputati siciliani eletti al Parlamento e facente parte della maggioranza di governo; a questo deputato, come ad altri, abbiamo spiegato, discusso e fatto pervenire delle proposte di modifiche al testo del Nuovo Codice.
Il deputato sorridendo mi dice: “Architetto risolti i tuoi problemi con la nuova legge?
Rispondo educatamente reprimendo diverse reazioni poco civili: “Guarda che specialmente in Sicilia si bloccherà tutto per diverso tempo e poi non erano i miei problemi ma i problemi di una categoria professionale che continua ad essere esclusa dal mercato del lavoro”.
L’episodio dimostra qualche cosa. La nostra incapacità di far comprendere ai nostri interlocutori politici che norme approssimative o errate non mortificano solo la nostra categoria ma tutto il settore dei lavori pubblici e alla fine tutta la collettività. Ed inoltre che vengono approvate dal Parlamento norme di importanza fondamentale per la nostra economia senza che i deputati si rendano conto dell’effettivo impatto di tali norme.
E per rispondere alla sua domanda, nessuna delle proposte e degli emendamenti proposti sono stati inseriti nel testo pubblicato.

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

Ma un giudizio sul Nuovo Codice?

La fretta che alla fine, nonostante i due anni a disposizione, ha caratterizzato l’emanazione del Nuovo Codice, traspare tutta dai 220 articoli del DLgs. n. 50 pubblicati in Gazzetta il 19 Aprile scorso. Si intuisce che non si è avuto neanche il tempo di una attenta revisione di quanto si doveva comunque pubblicare e traspare la contradditorietà di alcune norme.
Alcuni esempi: all’art. 26 –Verifica preventiva della progettazione, al comma 6, vengono elencati i soggetti che possono effettuare la verifica. Alla lettera b) si rimanda all’articolo 24, comma 1, lettere d), e),f), g), h) ed i). Ma l’art. 24 si ferma alla lettera d).
Inoltre i diversi articoli che interessano noi tecnici sono disseminati nel corpo del testo e un articolo come il 157, inerente l’affidamento degli incarichi, si trova al Capo IV quasi alla fine del testo normativo. Gli altri articoli che ci riguardano sono disseminati nel testo: si va dall’art. 24 poi all’art. 36 poi all’art. 46, all’art. 83, all’art. 95 all’art. 106 e all’art. 152.
L’art. 24 riproduce il precedente art. 90 del D.Lgs.163/2006 per cui la progettazione, in via prioritaria, viene nuovamente delegata agli uffici tecnici degli Enti. Ma all’art. 113 il famoso incentivo del 2% a favore degli stessi uffici, viene previsto per le attività di programmazione e di direzione dei lavori ma non per la progettazione.
Ma questi sono aspetti di dettaglio. La considerazione più importante che occorre fare è che assistiamo ad una occasione mancata. Il “cambio verso” non c’è stato. Il nuovo Codice ripete la stessa impostazione culturale del precedente. La centralità del progetto, la qualità dell’architettura, la valorizzazione dei giovani professionisti: tutto ciò non esiste nel nuovo testo in contrasto con quanto inizialmente dichiarato.
Siano a quando non si perverrà ad una Legge sulla architettura, come in altri paesi europei, continueremo a subire una normativa che ci assimila alle Imprese. In 220 articoli non esiste un articolo sulla qualità del progetto e gli articoli che riguardano i concorsi di architettura e di idee sono sostanzialmente ricopiati dal precedente Codice e liquidati in appena cinque articoli e tre pagine mentre ad esempio per i contratti di concessione vi sono ben sedici articoli e ben quattordici pagine.
Inoltre permane l’istituto dell’avvalimento che tutte le componenti del settore avevano richiesto che fosse abolito e imposto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, come tutti sanno, è il sistema di aggiudicazione meno trasparente possibile.
Vorrei evidenziare un altro aspetto del nuovo testo. Abbiamo un Nuovo Codice a metà: nel testo sono presenti più di cinquanta rimandi tra Linee Guida che deve emanare l’ANAC e Decreti attuativi che devono emanare i Ministeri. Per l’applicazione di numerosi articoli si rimanda alle norme di cui al precedente Regolamento DPR 207/2010

Scarica la tabella di concordanza

E nella Regione Sicilia cosa avverrà?

Il D.Lgs. 50 abroga il D.Lgs. 163/2006; nella nostra Regione con la legge regionale 12/2011 si era recepito in maniera dinamica il D.Lgs. 163/2006. La sua abrogazione dal 19 aprile fa decadere la vigenza del 163 in Sicilia e pertanto rientrano come vigenti le norme precedenti di cui alla legge regionale 7/2002 e le sue successive modifiche ed integrazioni. E’ pertanto ovvio che il nostro parlamento regionale debba, con atto legislativo specifico, recepire il Nuovo Codice facendo salve alcune norme che riguardano ad esempio la programmazione e gli UREGA. Sono del parere pertanto che finchè non si procederà a tale passaggio legislativo sia vigente in Sicilia la normativa previgente alla legge regionale 12/2011. Sarebbe necessario che con un solo articolo, inserito ad esempio nella finanziaria-bis, si recepisse subito il Nuovo Codice rimandando un intervento legislativo più articolato ad una fase successiva.

Ringrazio l'arch. Caprì per il prezioso contributo.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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