Abusivismo edilizio, la Camera approva le norme sulla demolizione di manufatti abusivi

Nel pomeriggio del 18 maggio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge, già approvata dal Senato, recante "Disposizioni in materia di cri...

20/05/2016

Nel pomeriggio del 18 maggio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge, già approvata dal Senato, recante "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi" (C. 1994-A). Il provvedimento torna ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Se il Senato dovesse confermare in terza lettura le ultime modifiche apportate dalla Camera, la proposta diventerà legge e saranno destinati 45 milioni di euro per il “Fondo per la demolizione degli abusi edilizi”  (art.3) da istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e sarà istituita la “Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio” (art.4). Due proposte a firma della deputata Claudia Mannino (M5S) che ha commentato l'approvazione affermando "Un grandissimo successo, ora il Senato deve fare la sua parte e permettere che questa proposta diventi legge, fondamentale per combattere l'illegalità e tutelare i cittadini onesti".

Tra le altre cose, il provvedimento (c.d. Ddl Falanga), definisce i criteri di priorità per l’esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del testo unico edilizia (DPR. n. 380/2001) e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In particolare:

  • immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
  • immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
  • immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il provvedimento prevede anche che entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale debba trasmettere al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo, l’elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell’abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l’ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive

Approvato il Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive che prevede una dotazione di 50 milioni di euro, per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi dei comuni per la demolizione di opere abusive realizzate nei loro territori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture saranno definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

L’erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione che ne prevede la restituzione entro dieci anni dall’erogazione stessa.

Banca di dati nazionale sull’abusivismo edilizio

Al fine di garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell’azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell’esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali si avvalgono della Banca di dati nazionale sull’abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti nella materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all’interno della banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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