Assenza del DURC nell’edilizia privata: Sospensione efficacia del titolo abilitativo

L’interpello n.1/2016 del Ministero del Lavoro è la risposta alla richiesta trasmessa dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) in data 24/02/2015 (prot....

03/05/2016

L’interpello n.1/2016 del Ministero del Lavoro è la risposta alla richiesta trasmessa dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) in data 24/02/2015 (prot. CNI n.1337/2015), avente per oggetto : “Istanza di interpello - art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 - documento unico di regolarità contributiva - trasferimento agli Sportelli Unici per l’Edilizia della procedura di acquisizione del DURC - accertamento di una irregolarità contributiva – significato della dizione “assenza del DURC” - conseguenze - sospensione efficacia del titolo abilitativo - richiesta parere
Nella istanza il CNI chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto legislativo 9/04/2008 n.81 e, in particolare, l’esatto significato della frase : “assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”, oltre ai margini di intervento dell’amministrazione concedente, in caso di assenza del DURC.
Riguardo il primo quesito (esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva”), la Commissione per gli Interpelli, - nella riunione del 9/03/2016 - dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, afferma che per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) “deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E questo in aderenza a quanto specificato nella normativa che disciplina il cd DURC on-line (DM 30/01/2015).
Nell’interpello è, poi, precisato che  se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un “DURC irregolare”, non solo perché non è previsto dal sistema di cui al citato DM 30/01/2015, ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare.
La Commissione ha, anche, ricordato che - nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia - il responsabile dei lavori non è più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.
Per quanto concerne il secondo quesito avanzato dal CNI (ammissibilità della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ad iniziativa delle amministrazioni concedenti, in caso di assenza di regolarità contributiva), la Commissione per gli Interpelli - sempre nella riunione del 9/03/2016 - risponde ritenendo che l’amministrazione concedente debba sospendere l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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