Nuovo Codice appalti: i problemi delle linee guida per la Direzione dei lavori

L’ANAC ha approvato, nella seduta del 21 giugno scorso, la proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, precedenteme...

30/06/2016

L’ANAC ha approvato, nella seduta del 21 giugno scorso, la proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, precedentemente sottoposta a consultazione pubblica prevista all’articolo 111, comma 1 del nuovo Codice e relativa al “Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”.

Il Consiglio dell’Autorità in considerazione della rilevanza generale della determinazione assunta, ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Non sappiamo in quale misura l’ANAC terrà conto dei suddetti pareri perché è, soltanto precisato che, successivamente all’acquisizione dei pareri richiesti, l’ANAC procederà all’approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.

Il documento approvato, in via preliminare dall’ANAC, è totalmente rivisitato e corregge molte sviste del documento posto in consultazione. La prima che notiamo è quella delle abrogazioni perché tra gli articoli abrogati non appaiono più quelli dal 147 al 167 che erano stati inseriti erroneamente in quanto già abrogati dal nuovo Codice, come per altro avevamo, già, precisato in una precedente notizia.

In pratica, i citati articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 sono stati già abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (nell'articolo 217, comma 1, lettera u) è abrogato tutto il Titolo VIII della Parte II) e per i lavori i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 non è in vigore alcuna norma relativa alla direzione dei lavori, all'esecuzione dei lavori, ed ai lavori in economia con il risultato che il direttore dei lavori di turno non avrebbe alcuna norma di riferimento.

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Con riferimento alle nuove norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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Il nuovo documento è, adesso, molto più completo ed è suddiviso nei seguenti paragrafi e sottoparagrafi:
I. Ambito di applicazione
II. Profili generali

  • Nomina del direttore dei lavori
  • Incompatibilità
  • Rapporti con altre figure

III Funzioni

  • 4. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
  • 5. Il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori
  • 6. Funzioni e compiti nella fase preliminare
  • 7. Funzioni e compiti in fase di esecuzione
  • 8. Funzioni e compiti al termine dei lavori
  • 9. Controllo amministrativo contabile

IV Abrogazioni

Nella relazione di accompagnamento alle linee guida è evidenziato che sono pervenute dagli stakeholder richieste di integrazione delle linee guida con una disciplina di maggiore dettaglio (ad esempio, per la consegna dei lavori, le riserve, le penali, la quantificazione di indennità e risarcimenti, i pagamenti all’impresa), anche riproducendo alcune delle disposizioni contenute nel previgente D.P.R. n. 207/2010. Sul punto, l’ANAC ha rilevato che l’assenza di una disciplina di dettaglio nel nuovo Codice è espressione della volontà del legislatore di realizzare un’ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti, che restano comunque vincolate al rispetto di principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza ecc.).

Pertanto, stante il divieto di gold plating prescritto sia dal legislatore europeo che da quello italiano (sia nella legge-delega n. 11/2016 che nel Codice), l’Autorità ha scelto di inserire nelle linee guida prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili per la definizione delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo e di direzione attribuita ai Direttore dei Lavori, nonché laddove, per l’importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi.

Nella relazione di accompagnamento vengono, quindi, trattate in merito le principali osservazioni pervenute e motivazioni della scelta di determinate soluzioni:

  • l’ambito di applicazione delle linee guida;
  • le funzioni di Coordinatore per la sicurezza;
  • l’Ufficio di direzione dei lavori;
  • le incompatibilità;
  • la consegna dei lavori;
  • le attività di competenza del Direttore dei Lavori;
  • le varianti;
  • le riserve;
  • i documenti contabili;
  • i programmi informatici per la tenuta della contabilità.

In merito alla consegna dei lavori ed alla segnalazione del fatto che a seguito dell’abrogazione del D.P.R. n. 207/2010 sussiste un vuoto normativo in ordine al termine massimo entro il quale deve essere fissata la data di consegna dei lavori, alle azioni da intraprendere in caso di differenze riscontrate durante la consegna, nonché sulla possibilità di consegne parziali, alcuni operatori non hanno condiviso le quantificazioni dei risarcimenti dovuti all’impresa per il caso di ritardata consegna per fatto e colpa della stazione appaltante.

L’ANAC, in accoglimento delle richieste sopra riportate, ha modificato le linee guida precisando che il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Inoltre, tenuto conto dell’interesse dell’impresa affidataria alla tempestiva consegna dei lavori, le linee guida prevedono altresì che, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della perfomance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

È stata prevista, inoltre, la possibilità di consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire, precisando che, in tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

In ogni caso, la proposta di linee guida definisce il contenuto del processo verbale di consegna, da effettuarsi in contraddittorio con l’impresa, e da trasmettere al Rup. In ordine, poi, al caso di ritardata consegna dei lavori, in considerazione dell’assenza nel nuovo Codice o in altre norme di carattere primario della quantificazione degli indennizzi da riconoscere all’impresa affidataria, l’Autorità ha ritenuto che debba essere rimessa al capitolato speciale la disciplina delle conseguenze derivanti dalla ritardata consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori oppure della stazione appaltante, inclusa l’ipotesi di recesso dell’impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a favore della stessa.

Relativamente, poi, alla sospensione dei lavori, in parziale accoglimento delle richieste pervenute nel corso della consultazione, l’ANAC ha precisato i compiti del Direttore dei Lavori nei casi di sospensione di cui all’art. 107, comma 1 del nuovo Codice, dal medesimo ordinate e nei casi di sospensione di competenza del Rup previsti dal comma 2 del medesimo articolo. E’ stata accolta, anche, la richiesta di fissare un termine per la ripresa dei lavori, individuato in cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, nonché la richiesta di precisare che il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del nuovo Codice.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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