Inarcassa, aggiornate le Linee guida per l'accertamento dello stato di Inabilità Temporanea

Il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha aggiornato le Linee guida per l'accertamento medico legale dell’Indennità per Inabilità Temporanea, nonché la No...

27/07/2016

Il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha aggiornato le Linee guida per l'accertamento medico legale dell’Indennità per Inabilità Temporanea, nonché la Nota operativa che illustra la disamina delle fattispecie oggetto di tutela e di quelle escluse.

Le principali novità riguardano i chiarimenti dei casi ammessi a tutela derivanti da lesioni subite agli arti inferiori e/o superiori. In particolare la tutela è ammissibile quando la lesione comporta il divieto totale e assoluto di carico dell'arto inferiore, protratto per oltre 40 giorni, con la conseguente impossibilità a deambulare e a svolgere l'attività professionale.

Analogamente è ammessa la tutela in caso di frattura dell'arto superiore dominante che immobilizza e rende inutilizzabile l'intero arto (braccio, avambraccio e mano) e che comporti l'applicazione di apparecchio inamovibile per oltre 40 giorni.

Ricordiamo che Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività professionale. L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.

Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

In caso di inabilità temporanea viene erogata una indennità a condizione che:

  • la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
  • l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad Inarcassa nei tre anni immediatamente precedente l'insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
  • l'associato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
  • l'associato non sia già pensionato Inarcassa;
  • l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2014: 65 anni e 3 mesi di età e 30 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

La domanda per richiedere l'indennità deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità. Alla domanda di inabilità deve essere allegato un certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura Pubblica o medico ASL (il cui modello è disponibile sempre qui a destra) comprovante:

  • la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
  • il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia;
  • le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione medica e clinica dalla quale si evinca la natura dell’infortunio o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico dovrà essere prodotta:

  • cartella clinica/referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
  • referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
  • ulteriore documentazione sanitaria disponibile.

L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

  • al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
  • all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:

  • inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2015 l’indennità giornaliera minima era pari ad euro 62,00. L'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
  • superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2015 l’indennità giornaliera massima era pari ad euro 251,00. L'importo 2016 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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