Schema di Regolamento edilizio-tipo: il testo dell'Accordo che sostituirà gli 8.000 regolamenti esistenti

Regolamento edilizio-tipo alle battute finali. Dopo il consenso sulle 42 definizioni uniche standardizzate (leggi articolo), sta per arrivare il via libera d...

29/09/2016

Regolamento edilizio-tipo alle battute finali. Dopo il consenso sulle 42 definizioni uniche standardizzate (leggi articolo), sta per arrivare il via libera da parte della Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali sul testo dell'accordo concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

L'obiettivo è uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, prevedendo che essi debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e autoapplicative che incidono sull'attività edilizia e secondo un elenco ordinario della varie parti valevole su tutto il territorio nazionale. La novità del nuovo Regolamento sta nell'opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata tenendo in considerazione le specificità e caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale.

L'Accordo si compone di 3 articoli e due allegati:

  • articolo 1 - Adozione del regolamento edilizio tipo
  • articolo 2 - Modalità e termini di attuazione
  • articolo 3 - Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
  • allegato 1 - - Contenente lo schema di Regolamento edilizio tipo
  • allegato A - Contenente il quadro delle definizioni standardizzate precedentemente approvate (leggi articolo)

Dopo l'approvazione definitiva dell'Accordo, del relativo Schema di Regolamento Edilizio e delle definizioni standardizzate, le Regioni avranno 180 giorni di tempo per provvedere per il recepimento, l'integrazione e modifica in conformità con le normative regionali esistenti. I Comuni dovranno poi adeguare i propri regolamenti edilizi secondo i termini stabiliti dalle Regioni. In caso di mancato recepimento da parte delle Regioni, i Comuni devono provvedere all'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo e all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi entro i successivi 180 giorni.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione del Regolamento edilizio tipo avverrà con cadenza annuale e sarà in capo a Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali.

Entrando nel dettaglio, il Regolamento edilizio-tipo è articolato in 2 parti:

  • Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia, in cui viene richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.
  • Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, che raccoglie la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, ordinata sulla base della struttura uniforme valevole su tutto il territorio nazionale secondo quanto specificato dal Regolamento Edilizio-Tipo.

Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia

Questa parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate:

  • le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
  • le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
  • il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
  • la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
  • i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
    • ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
    • ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
    • alle servitù militari;
    • agli accessi stradali;
    • alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
    • ai siti contaminati.
  • la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
  • le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

La seconda parte ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:

  • semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
  • perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica e l'igiene pubblica;
  • incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
  • armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
  • applicazione della Progettazione Universale, superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
  • incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
  • incentivare lo sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
  • garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dal la Convenzione di Arhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di persona, nelle generazioni presentì e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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