Terremoto centro-Italia: Circolare sulla rimozione e trasporto delle macerie

La circolare prot. 46100 dell’11 settembre 2016 che contiene le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito del terremoto del 24 ago...

12/09/2016

La circolare prot. 46100 dell’11 settembre 2016 che contiene le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito del terremoto del 24 agosto è stata inviata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio ai Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Tali disposizioni danno attuazione all'art. 3 dell'ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, della OCDPC n. 391/2016 i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi. Non rientrano invece nelle disposizioni dell'ordinanza 391 i rifiuti derivanti dalle demolizioni decise autonomamente dai privati, quelli derivanti da lastre e materiale in amianto, i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. Questi ultimi saranno invece raccolti, selezionati e trasportati in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

I siti di deposito temporaneo

Mentre La responsabilità dell'individuazione dei siti di deposito temporaneo è in capo alle Amministrazioni competenti, come definito dall'ordinanza 391/2016, l'individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E' consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso. Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione

Le operazioni di raccolta e trasporto

Le macerie sono classificate come rifiuti solidi urbani, in particolare come "rifiuti indifferenziati residui" limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto. Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o ai centri di raccolta comunali, possono essere eseguite dall'Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190. 193 e 212 del D.lgs. 152/2016. Qualora, in caso di estrema urgenza, si ricadesse nella certa impossibilità di poter far eseguire ai soggetti sopra indicati le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo, può essere consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese pri vate, espletando le procedure richiamate all'art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388/2016

Soggetti responsabili della raccolta e del trasporto

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo e/o ai centri di raccolta comunali possono essere eseguite dall'Ente che si occupa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune o da altre Amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo. Se questi soggetti non possano procedere alla raccolta e al trasporto, è possibile - in casi di estrema urgenza - affidare il servizio ad imprese private.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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