Messa in sicurezza degli edifici: il ruolo e i compiti dei Gruppi Tecnici di Sostegno

Dopo la pubblicazione dell'Ordinanza n. 393/2016 e in attesa dell'emanazione delle procedure tecniche operative, la Direzione di comando e controllo del Dipa...

20/09/2016

Dopo la pubblicazione dell'Ordinanza n. 393/2016 e in attesa dell'emanazione delle procedure tecniche operative, la Direzione di comando e controllo del Dipartimento di Protezione Civile ha fornito ai centri operativi intercomunali e regionali precise indicazioni sulla gestione degli interventi di messa in sicurezza temporanea post-sismica degli edifici e sull’attività dei Gruppi Tecnici di Sostegno, costituiti per supportare i Sindaci.

La messa in sicurezza temporanea post-sismica

Dopo il terremoto, gli edifici danneggiati possono determinare condizioni di rischio per la fruibilità e la sicurezza dei luoghi, costringendo le autorità competenti a disporre anche misure invasive, come l’interruzione totale e la limitazione drastica della circolazione stradale, l’interruzione di servizi pubblici e lo sgombero di edifici non lesionati circostanti gli edifici pericolanti.

Per questo, le attività di messa in sicurezza temporanea dei manufatti devono essere volte a ridurre le cause che determinano condizioni di pericolo. Possono essere opere provvisionali, come l'attività di perimetrazione, la predisposizione di barriere, puntellatura, l'utilizzo di tiranti e la cerchiatura degli edifici. In casi estremi si può procedere allo smontaggio controllato degli edifici - quando, per esempio, si tratta di beni culturali - o alla demolizione parziale o completa degli edifici non coperti da tutela.

Naturalmente questo tipo di attività non è la soluzione definitiva alla situazione di pericolo, ma solo temporanea.

Le richieste di verifica per la messa in sicurezza

Tutte le richieste di verifica devono pervenire attraverso i Comuni, al Centro di Coordinamento Regionale territorialmente competente che, per rispondere con tempestività alle richieste dei Comuni, deve attivare per tempo uno o più GTS-Gruppi tecnici di sostegno.

Cosa sono i gruppi tecnici di sostegno?

I GTS-Gruppi tecnici di sostegno supportano i Sindaci dei comuni colpiti dal terremoto nelle attività di valutazione delle misure urgenti per mettere in sicurezza edifici a salvaguardia dell’incolumità pubblica e al fine di ripristinare i servizi essenziali. Il GTS dovrà, secondo le indicazioni della Dicomac, essere composto da almeno un tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da un tecnico designato dal Comune e da un tecnico individuato dalla Funzione Censimento danni e Verifiche Agibilità post-evento della stessa Direzione di Comando e Controllo.

Il GTS dovrà essere integrato da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sia quando l'unità del MiBACT presso il Centro di Coordinamento Regionale non riesce ad accertare preventivamente se il bene è o meno sottoposto a vincolo, sia quando c'è la certezza che si tratti di un edificio di valore storico-artistico-culturale per esprimere, al termine del sopralluogo, il parere di competenza.

Inoltre, quando necessario e, in particolare, in caso di attività di smontaggio controllato e di demolizione, il GTS deve essere integrato da un rappresentante della Regione interessata, che sia delegato anche alle autorizzazioni paesaggistiche, a meno che non siano già delegati i Sindaci o rappresentanti di altri enti e amministrazioni competenti.

I compiti del Gruppo Tecnico di Sostegno

Il GTS deve valutare le specifiche esigenze di intervento e deve riportare al Sindaco, per il tramite del centro di Coordinamento Regionale, le possibili soluzioni operative. Inoltre il GTS specifica se le stesse sono realizzabili con personale e mezzi disponibili nel Centro di Coordinamento Regionale o tramite ditte private. In seguito alle valutazioni del GTS il Sindaco dovrà adottare una propria ordinanza, dandone comunicazione ai soggetti interessati dall’intervento.

L'attività dei GTS sui manufatti sottoposti a sequestro dovrà essere autorizzata dalla Procura Territorialmente competente.

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