Le nuove NTC e la classificazione degli interventi: locali, miglioramento e adeguamento

Se vogliamo essere positivi e trovare qualcosa di buono dal crollo della Scuola di Amatrice, considerato che per fortuna (ma solo per fortuna!!!) non ci sono...

13/09/2016

Se vogliamo essere positivi e trovare qualcosa di buono dal crollo della Scuola di Amatrice, considerato che per fortuna (ma solo per fortuna!!!) non ci sono stati morti, possiamo evidenziare che da quel momento giornali e televisioni hanno cominciato a parlare di miglioramento e adeguamento sismico. Concetti inizialmente confusi ma che col passare dei giorni e l'aiuto di molti validi ingegneri strutturisti sono entrati nel vocabolario del normale cittadino.

L'argomento è trattato nel Cap. 8 (Costruzioni esistenti) delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, D.M. 14 gennaio 2008) e viene ripreso anche nell'ultima bozza delle NTC recentemente trasmessa alla Conferenza Unificata (leggi articolo) che individua le seguenti categorie di intervento:

  • interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
  • interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 delle NTC
  • interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 delle NTC

Interventi di riparazione o locali

Sono gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura che non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  • ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

In questo caso, il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La relazione prevista per la valutazione della sicurezza potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.

Intervento di miglioramento

Sono tutti quegli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza previsti per l'intervento di adeguamento. In questo caso, la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intende:

  • sopraelevare la costruzione (una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento. In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri punti);
  • ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
  • apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
  • effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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