Prevenzione antincendio: Le scadenze per asili nido ed edifici scolastici

E’ scaduto il 7 ottobre 2016 il termine ultimo entro il quale gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data del 28/08/2014 (data di entra...

10/10/2016

E’ scaduto il 7 ottobre 2016 il termine ultimo entro il quale gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data del 28/08/2014 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 16/07/2014 recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”), devono adeguarsi ai requisiti previsti dal suddetto decreto. La scadenza del 7 ottobre nasce per effetto della disposizione di cui all'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 192/2014 cosiddetto "Milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015 e, pertanto prima della citata scadenza avrebbe dovuto essere presentata la Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) così come disposto dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Entro il termine del 31 dicembre 2016, poi, gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 10 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 12/05/2016 recante “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”), devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 26/08/1992.   Il D. Min. Interno prevedeva, in origine, che tutti gli edifici fossero adeguati entro il 1997. Sono poi seguiti 19 anni di proroghe che hanno portato la scadenza al prossimo 31 dicembre 2016.  

Secondo i dati più recenti, resi noti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica nell'agosto 2015, oltre la metà degli edifici non sono stati adeguati ed è molto probabile che la grande maggioranza di questi non sarà a norma neppure il prossimo 31 dicembre.

A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia potranno irrorare sanzioni a carico degli enti locali per il mancato adeguamento ad una normativa prescrittiva (che indica dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti, etc, da adottare in sede di progettazione antincendio) il cui approccio è già stato abbandonato dalla maggioranza dei paesi occidentali per sostituirla con una normativa prestazionale (che indica gli obiettivi da raggiungere lasciando maggiore libertà alla progettazione ingegneristica della sicurezza). Questo secondo approccio permette di raggiungere livelli di sicurezza maggiori, spesso senza lievitazioni di costi o anche con riduzione degli stessi.

Anche in Italia, con Decreto del Ministero dell’Interno 3.08.2015 , è stato approvato un nuovo codice antincendio che ha introdotto l'approccio prestazionale, ma tale nuova modalità non può ancora essere applicata agli asili nido e alle scuole perché non è stato emanato lo specifico decreto relativo alla "regola tecnica verticale" per le attività scolastiche e per gli asili nido.

Il Ministero dell'Interno ha inviato, da mesi, una bozza al Miur, per il dovuto "concerto" previsto dalla legge delega, ma il Ministero dell'Istruzione, in accordo con tutti i soggetti partecipanti all'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica (tra cui l'Anci), non licenzia il provvedimento, non convinto del fatto che lo stesso non preveda un termine oltre il quale la vecchia normativa prescrittiva dovrà essere superata e, quindi, mantiene in vigore due apparati normativi paralleli per un tempo indeterminato (validi anche per le nuove costruzioni!).

L'Anci ha tentato, fino ad oggi senza successo, di promuovere una rettifica nel senso appena detto del nuovo decreto sia per far diventare operativa la nuova normativa più adeguata al fabbisogno di sicurezza delle scuole sia per cogliere l'occasione per fissare un nuovo termine per permettere agli enti locali di valutare l'opzione (da mantenere valida per un periodo transitorio da definire) tra la vecchia e la nuova regola tecnica. Al momento, però, non vi sono accordi su tale nuovo termine.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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