Pubblicato il decreto fiscale: Dall’Agenzia delle Entrate la sintesi delle principali novità

Sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fisc...

26/10/2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Si tratta di un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017; allo stesso ha fatto seguito un Avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016. Numerose e significative le novità contenute nel provvedimento, destinate ad avere un impatto rilevante sul sistema fiscale.

Soppressione di Equitalia (articolo 1)

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, viene soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo.
A partire dalla stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà riattribuita all’Agenzia delle entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate sarà chiamata a monitorare costantemente l'attività del nuovo ente pubblico economico, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assumerà la qualifica di agente della riscossione, con i relativi poteri.

Potenziamento della riscossione (articolo 3)

A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.

Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)

L’articolo 4 del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.
In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 Dl 78/2010). In base alla nuova formulazione, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. Viene inoltre introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010). Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Con riferimento ai nuovi adempimenti, ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore a 50mila euro, è riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 euro per il relativo adeguamento tecnologico (articolo 21-ter Dl 78/2010). Si interviene anche sul regime sanzionatorio, prevedendo che:

  • per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro (non si applica la disposizione relativa al concorso di violazioni e alla continuazione)
  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, si applica una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva si applicano dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data sono soppressi:

  • gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute
  • le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.

Inoltre, a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, è soppressa la comunicazione black list, mentre per la dichiarazione Iva, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (resta invariato il termine per la dichiarazione 2016, da presentare entro febbraio 2017). Novità anche per quanto riguarda gli obblighi formali relativi all’estrazione delle merci dai depositi Iva, a decorrere dal 1° aprile 2017 (viene infatti riscritto il comma 6 dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993).

 Dichiarazione integrativa a favore (articolo 5)

Il decreto interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione. Infatti, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, “compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”. Si interviene anche sulla disciplina dell’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore. In base alle nuove disposizioni, infatti, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. In questo caso, però, il credito può essere utilizzato “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto concerne la dichiarazione Iva. L’articolo in esame apporta una significativa modifica anche con riguardo agli effetti derivanti dalla presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l’accertamento. Si precisa, infatti, che la postergazione dei termini opera con riguardo “ai soli elementi” oggetto dell’integrazione.

Definizione agevolata (articolo 6)

Collegata alla soppressione di Equitalia, è la “rottamazione delle cartelle”, ossia la definizione agevolata dei ruoli.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Pertanto, in sede di definizione agevolata, il debitore dovrà versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un’unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall’articolo 21, comma 1, Dpr 602/1973). Per poter beneficiare della “rottamazione”, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl 193, un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. L’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione agevolata.n Potranno beneficiare della “rottamazione” anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dalla definizione agevolata:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. 

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (articolo 7)

Vengono riaperti i termini per la voluntary disclosure, vale a dire la procedura di collaborazione volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
È possibile avvalersi della “voluntary-bis” sino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona.
Si dovrà procedere al versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima, comunque, entro il 30 settembre 2017).
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.
Possono accedere alla nuova voluntary anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).

A cura dell’Agenzia delle Entrate

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