Demolizione opere abusive: Arrivano i finanziamenti per i comuni

Sulla Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e ...

27/10/2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire”.

Il Decreto è stato predisposto in riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, al comma 5 dell’articolo 72-bis (introdotto dall’articolo 52, comma 1 della legge 28/12/2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”) in cui è disposto che per accedere ai finanziamenti di interventi di rimozione o di demolizione di opere abusive, i comuni avrebbero dovuto attendere un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione da presentare allo stesso Ministero e corredata da una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. In verità il decreto avrebbe dovuto essere pubblicato entro i primi giorni del mese di maggio ma meglio tardi che mai.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale nell’articolo 79 della legge n. 221/2015 che ha introdotto l’articolo 72-bis è precisato che “Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

Speriamo che, adesso, non ci siano più remore per procedere alle demolizioni di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Il decreto ministeriale in argomento è composto da 2 semplici articoli e da un allegato contenente i “Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire» (art. 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006)”. L’allegato è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  1. Premessa e finalità
  2. Ambito soggettivo
  3. Ambito oggettivo
  4. Modalità di presentazione delle domande di concessione del finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione
  5. Criteri di priorità per l’elaborazione degli elenchi delle istanze prese in carico dal sistema
  6. Verifiche istruttorie ed erogazione del finanziamento
  7. Restituzioni

Alle linee guida sono, poi, allegati una tabella contenente i “Criteri di classificazione su base regionale per demolizioni e rimozioni” ed il “Modello scheda proposta interventi di demolizione o di rimozione”.

Ricordiamo che il 22 giugno 2016 la conferenza Stato-Città-Autonomie locali aveva già dato il via libera all’unanimità allo schema di decreto ed in riferimento al decreto stesso il Ministro Gian Luca Galletti ha affermato che “Agli amministratori che affrontano la piaga dell’abusivismo, spesso purtroppo senza il giusto appoggio delle realtà locali noi vogliamo fornire un sostegno reale che rappresenta anche un segnale culturale: va chiusa una volta per tutte la stagione dei condoni e delle costruzioni in spregio alle regole e al buonsenso, che mettono a rischio la vita delle persone e la tenuta del territorio.  Mi auguro che questo fondo, che vale 10 milioni di euro, possa essere rapidamente esaurito e in quel caso sarò pronto a raddoppiarne l’importo”.

Lo schema di provvedimento fissa i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi di demolizione e rimozione, che riguardano nello specifico opere ed immobili realizzate in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, o dei quali sia stata comprovata l’esposizione al rischio, in assenza o totale difformità dal permesso di costruire. Il finanziamento riguarda i costi degli interventi, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative,  per i quali sia presente un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei tempi stabiliti: proprio per l’incidenza economica che possono avere alcune tipologie di spese, sono ricomprese in quelle tecniche anche le voci riguardanti il conferimento in discarica dei rifiuti misti, non inquinanti, la raccolta, l’imballo, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ma anche il ripristino naturalistico dell’area interessata.

Gli elenchi verranno formati su base regionale, per consentire una distribuzione il più possibile omogenea delle risorse sul territorio nazionale, e determinati attraverso l’attribuzione delle priorità con i relativi punteggi: il peso maggiore va al criterio del livello di rischio dell’area interessata, mentre altri criteri sono la riduzione del numero di persone a rischio diretto, il costo dell’intervento, la presenza delle struttura in area demaniale, entro zone di divieto assoluto o di rispetto fluviale, il completamento di un intervento già in parte finanziato. Ogni domanda dovrà essere corredata da progetto, elenco dei costi e delle opere sul territorio per cui sono stati definiti provvedimenti di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti. Il riparto delle somme disponibili, che verranno attribuite con successivo decreto ministeriale, si effettuerà in base a popolazione residente, superficie, indicatori del rischio idrogeologico.

Speriamo che i Sindaci si attivino con celerità per accedere ai finanziamenti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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