Consiglio Nazionale Ingegneri e Rete Professioni Tecniche: hanno potere di rappresentanza?

Sembra non volersi arrestare il terremoto sul Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e adesso anche sulla Rete delle Professioni Tecniche (RPT, organismo ...

10/10/2016

Sembra non volersi arrestare il terremoto sul Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e adesso anche sulla Rete delle Professioni Tecniche (RPT, organismo creato nel 2013 e di cui fanno parte anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori, il Consiglio Nazionale Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, il Consiglio nazionale dei Chimici, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati).

Dopo l'interrogazione parlamentare presentata per verificare la gestione economica e finanziaria del CNI (leggi articolo) e le sue presunte caratteristiche di rappresentatività, ecco che è partita una richiesta di parere al Ministero della Giustizia affinché possa essere definitivamente chiarito il dubbio su compiti e funzioni sia del CNI.

La richiesta è stata presentata dal Comitato Professioni Tecniche, associazione nata nel 2014 con lo scopo di promuovere una riforma organica delle professioni, la cultura dell’architettura e dell’ingegneria, e la dignità delle professioni tecniche riconosciute.

Entrando nel dettaglio, la richiesta parte da alcuni presupposti:

  • la disciplina delle funzioni e del ruolo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri previste dalla normativa vigente;
  • la costituzione della RPT come iniziativa che non ha visto coinvolti gli iscritti dei relativi Consigli Nazionali, un oggetto sociale che va oltre il mandato assegnato e costi a carico degli iscritti stessi;
  • l'interferenza di CNI e RPT su diverse tematiche, tra le quali viene indicato a titolo indicativo e non esaustivo:
    • il nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
    • il Regolamento edilizio-tipo;
    • il decreto SCIA;
    • il Jobs Act sul lavoro autonomo;
    • il settore energetico.

Per questi motivi, il Comitato delle Professioni Tecniche ha chiesto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando di chiarire in modo circostanziato ed inequivocabile:

  • se sia nel diritto di tale ente costituirsi a nome degli iscritti in un'associazione che ne estende il compito ad ambiti non contemplati dalla legge;
  • se sia possibile per CNI esprimersi a nome degli iscritti agli Ordini su argomenti tecnici, ovvero che non riguardano strettamente lo svolgimento della professione;
  • se sia lecito che il CNI si esprima senza una specifica richiesta da parte della Pubblica Amministrazione.

Ma non solo, se nella risposta del Ministero si appurasse che le attività di rappresentanza di CNI e RPT non fossero supportate da un corpo normativo, l'associazione ha chiesto ufficialmente di far sospendere qualsiasi attività "per nome e per conto di tutti gli Ingegneri italiani" e qualsiasi attività di audizione presso le Commissioni parlamentari sui temi cui hanno partecipato. Alla richiesta di parere è stata anche aggiunta una petizione (clicca qui).

La richiesta di chiarimento che con il Comitato Professioni Tecniche abbiamo voluto rivolgere al Ministro della Giustizia – ha dichiarato il Presidente ing. Michele Privitera - si è resa necessaria per comprendere, speriamo in via definitiva, quale sia il ruolo ed il limite dei Colleghi che ricoprono le cariche all'interno degli Ordini Professionali e dei consigli Nazionali”.

Riteniamo – ha concluso Privitera - che la rappresentanza della categoria non possa passare attraverso un organismo che dipende dallo Stato o dal Ministero. La rappresentanza della categoria deve avvenire mediante libere associazioni, la cui crescita ed efficacia ritengo che sia limitata da una scorretta visione delle funzioni dell'Ordine da parte di tanti Colleghi”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati