Installazione di apparati radioelettrici: in Gazzetta il tariffario per il rilascio del parere ambientale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 04/11/2016 il decreto Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre ...

08/11/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 04/11/2016 il decreto Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016 recante "Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici".

In decreto, in attuazione a quanto previsto dall'art. 93, comma 1-quater del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, introdotto dall'art. 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, definisce le tariffe riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Entrando nel dettaglio, qualora il parere ambientale è reso nei termini previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (30 giorni dalla comunicazione), il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a:

  • progetto singolo operatore: € 370;
  • progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;

Qualora il parere ambientale è reso oltre il suddetto termine il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

Nel caso di procedure semplificate (dall'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), qualora il parere ambientale è reso entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a:

  • progetto singolo operatore: € 315;
  • progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;

Qualora il parere ambientale è reso oltre il suddetto termine il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla metà dei valori limite vigenti.
Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.
Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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