Nuovo Codice Appalti: Il Consiglio di Stato sull’indicazione dei mezzi di prova

Il Consiglio di Stato con il parere n. 2286 del 3 novembre scorso sulle linee guida ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nel...

07/11/2016

Il Consiglio di Stato con il parere n. 2286 del 3 novembre scorso sulle linee guida ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice” precisa che anche queste appartengano al novero di quelle a carattere non vincolante, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti. Nello specifico, poi, i Giudici di Palazzo Spada pongono la loro attenzione non soltanto sulle linee guida stesse ma, anche, sulla necessità di intervento sull’articolato del nuovo Codice ponendo all’attenzione del Capo del Governo il fatto che alcune norme devono essere modificate.

Per quanto concerne le linee guida gli spunti più rilevanti riguardano tutto il provvedimento che, in pratica, dovrebbe essere riscritto rispettando puntualmente tutte le osservazioni che arrivano a dettare la riscrittura di alcuni paragrafi dello stesso. D’altra parte si tratta di un importante documento, molto atteso sia dalle pubbliche amministrazioni che dagli operatori, che dovrebbe avere l’obiettivo di guidare gli enti appaltanti nel compito delicato di attuare le nuove misure del codice appalti, che consentono di escludere un concorrente colpevole di un “grave illecito professionale”.

Sul documento predisposto dall’ANAC sono parecchie le obiezioni del Consiglio di Stato e tra le tante è opportuno segnalare quelle riferite al paragrafo VII che contiene le misure di di self-cleaning per le quali i Giudici di Palazzo Spada ritengono che i punti 3 e 4 del paragrafo 7. 3 vadano espunti per il fatto stesso che così come formulate, tali previsioni appaiono prive di adeguata specificità. La circostanza di aver conseguito successivi affidamenti conclusisi con attestato di regolare esecuzione di per sé non è una misura di carattere tecnico o organizzativo, ma semmai ne è un effetto, e sempre che sia dimostrato che il conseguimento di successivi affidamenti e la loro regolare esecuzione è l’effetto di un mutato assetto organizzativo.

Per ultimo nel parere è precisato anche che ai sensi dell’art. 58 del R.D. n. 444/1942 il Consiglio di Stato dispone la trasmissione del parere stesso  al Presidente del Consiglio dei Ministri - e per esso al DAGL (dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) -  al fine di segnalare:

  1. la necessità di intervento correttivo in relazione all’art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 (par. 13.2. del parere);
  2. l’opportunità di intervento correttivo in relazione:
  • all’art. 80, c. 1 e c. 5 in combinato con l’art. 105, c. 12 (par. 11.2. del parere);
  • all’art. 93, c. 6 (par. 9.2. del parere);
  • all’art. 136 in relazione all’art. 80 (par. 7.3. del parere).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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