Terremoto centro-Italia: Nuova Ordinanza sui moduli provvisori a uso privato e pubblico ed altro

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato, il 15 novembre scorso, l’Ordinanza n. 408, dodicesima ordinanza di protezione civile...

18/11/2016

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato, il 15 novembre scorso, l’Ordinanza n. 408, dodicesima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia. La nuova ordinanza, in 6 articoli, oltre a prevedere un aumento del Contributo di Autonoma Sistemazione, definisce i diversi soggetti che sono responsabili delle procedure per la fornitura dei moduli abitativi provvisori, di quelli destinati a uso pubblico, scolastico, per le attività economiche e produttive, oltre che dell’individuazione, verifica, acquisizione e predisposizione delle aree nelle quali installare gli stessi container. Con l’ordinanza vengono anche nominati due soggetti attuatori, uno per garantire gli interventi necessari alla continuità dell’attività scolastica e l’altro per le attività finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità.

Nell’Allegato 1 dell’Ordinanza sono, poi, riportati i soggetti che provvedono:

  • allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori;
  • all’ordinativo di fornitura;
  • all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
  • alla verifica di idoneità delle aree individuate;
  • all’acquisizione delle aree con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
  • alla predisposizione delle aree individuate mediante l’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.

Art. 1 -  Moduli abitativi provvisori

L’ordinanza dispone che il Dipartimento della Protezione Civile provvede all’allestimento di aree da destinare a insediamenti dei moduli abitativi provvisori-container. Le aree saranno comprensive di strutture e servizi a supporto che garantiscano lo svolgimento della vita della comunità locale, in attesa della realizzazione delle soluzioni abitative in emergenza. Il Dipartimento si occuperà di quantificare, su indicazione dei Comuni e anche in modo speditivo, i fabbisogni di massima per la realizzazione dei container ad uso abitativo. La quantificazione dei fabbisogni sarà effettuata in base al quadro di danneggiamento complessivo degli edifici, alle esigenze di assistenza rappresentate dalla popolazione, alle altre forme di assistenza o autonoma sistemazione. La procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori e a uso lavanderia è in capo al Dipartimento della Protezione Civile che si occuperà anche della fornitura, comprensiva dei relativi arredi e della biancheria, a meno che il Comune interessato non sia in grado di provvedervi direttamente, in base alla propria effettiva capacità operativa . Le aree su cui verranno allestiti i moduli dovranno essere individuate dai Comuni oppure dal Dipartimento che deve procedere d’intesa con il presidente della Regione. Le Regioni si occuperanno di verificare l’idoneità delle aree individuate e il Comune sarà responsabile dell’acquisizione delle stesse e della loro predisposizione per l’allestimento dell’insediamento dei moduli. Anche in questo caso, se il Comune non potesse provvedere alla predisposizione delle aree, di questa attività si occuperà il Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.

Art. 2 - La realizzazione di moduli temporanei a uso pubblico

Le strutture temporanee per i municipi possono essere acquisite o dal Dipartimento della Protezione Civile tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016 o dal Comune con ricorso al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune o dalla Regione e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso o dal Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale. Le strutture temporanee per le attività di culto saranno acquisite dal Dipartimento della Protezione Civile tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso. Le strutture temporanee per i servizi sanitari territoriali saranno acquisite dalle Regioni anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. La fornitura dovrà essere richiesta dal Comune e le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso. I presidi temporanei per forze dell’ordine e vigili del fuoco devono essere acquisiti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. Le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dalle amministrazioni di appartenenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. I moduli provvisori per le scuole e il soggetto attuatore per la continuità dell’attività scolastica

L’ordinanza dispone che i moduli provvisori per le scuole devono essere acquisiti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, anche tramite accordi quadro stipulati in attuazione del decreto legge 205/2016. Le aree su cui insediare le strutture dovranno essere individuate dal Comune e verificate dalla Regione, acquisite dal Comune e predisposte dallo stesso o dal Dipartimento della Protezione Civile con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale. L’ordinanza, inoltre, individua la dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, soggetto attuatore per le attività legate alla realizzazione degli insediamenti per la continuità dell’attività scolastica. Il soggetto attuatore dovrà provvedere anche all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, se necessario con il supporto dei Comuni e delle Province o delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Art. 3 - Le strutture temporanee e i soggetti attuatori per le attività economiche e produttive

Le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, o i rispettivi Presidenti, sono individuati soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dal sisma. Le Regioni provvedono in accordo con i Comuni interessati ed eventualmente con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni, all’individuazione delle aree per l’allestimento delle strutture temporanee, preferendo se possibile aree pubbliche a quelle private e cercando di contenere il numero delle aree individuate. Le Regioni individuano le aree, d’intesa con i Comuni. Questi acquisiscono e predispongono le aree, anche con il supporto di componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. I Comuni possono acquisire le strutture provvisorie noleggiandole e installandole. Il fabbisogno finanziario necessario alla copertura di queste attività è approvato preventivamente dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4 - Messa in sicurezza e il ripristino della viabilità

L’ordinanza nomina l’ing. Fulvio Soccodato di ANAS SpA soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle strade interessate dai terremoti di competenza di ANAS e, dove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali. Il soggetto attuatore provvede a effettuare la ricognizione delle criticità della rete viaria sulla base delle segnalazioni dei gestori e degli esiti dei sopralluoghi effettuati. Successivamente individua gli interventi minimi necessari a garantire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità compromessa dagli eventi sismici. Redige un programma di ripristino e messa in sicurezza delle strade, indicando le priorità di intervento con tempi e finalità coerenti con la gestione dell’emergenza. Il programma, in merito alla finalizzazione degli interventi per superare le situazioni di criticità, è sottoposto all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Il soggetto attuatore è responsabile del coordinamento operativo e del monitoraggio dell’esecuzione degli interventi contenuti nel programma. Provvede, inoltre, direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali nel caso in cui quest’ultimi non siano in grado di provvedere in autonomia. Il soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac sullo stato di esecuzione degli interventi e provvede all’aggiornamento del programma sulla base dell’avanzamento dei lavori. Il programma può essere rimodulato dopo approvazione delle variazioni da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Le attività del soggetto attuatore e dei gestori locali possono essere svolte anche con il contributo delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale.

Art. 5 - Le nuove disposizioni sul Contributo di Autonoma Sistemazione

A decorrere dall’entrata in vigore dell’ordinanza il contributo massimo per l’autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900 per quelli composti da 5 o più unità. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nel nucleo familiare che abbia un’età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. La disciplina sui contributi per l’autonoma sistemazione deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Saranno i Comuni, che effettuano l’istruttoria e gestiscono le attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione, a rideterminare i contributi secondo le nuove disposizioni, anche quelli in via di erogazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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