Edilizia privata, in vigore le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

Sono entrate in vigore lo scorso 11 dicembre le ultime modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) apportate dal D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Dec...

13/12/2016

Sono entrate in vigore lo scorso 11 dicembre le ultime modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) apportate dal D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2).

Nonostante il ricorso per legittimità costituzionale presentato dalla Regione Veneto contro la Legge 7 agosto 2015, n. 124, il D.Lgs. n. 222/2016 (che rappresenta una delle 15 deleghe affidate al Governo dalla Legge n. 124/2015, c.d. Legge Madia) e sebbene la crisi di Governo post referendum abbia costretto a rivedere parecchie priorità, la pubblicazione sulla Gazzetta del 26 novembre 2016 ha messo in moto una macchina che non si fermerà fino 9 febbraio 2017 (data entro la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione dovranno emanare un decreto per l'adozione di un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte) e fino al 30 giugno 2017 (data ultima per l'adeguamento di Regioni ed Enti locali).

Sebbene l'incertezza relativa all'entrata in vigore effettiva delle modifiche (che entrano in vigore l'11 dicembre 2016 ma che Regioni ed Enti locali possono recepire entro il 30 giugno 2017 - leggi articolo), ciò che è certo è che le amministrazioni procedenti dovranno fornire gratuitamente un'attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Ricordiamo che il cuore del provvedimento è costituito dalla tabella allegata che individua per ogni attività il relativo regime amministrativo. Nel dettaglio sono individuati i seguenti regimi:

  • la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'art. 19-bis della Legge n. 241/1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
  • la SCIA, si applica l'art. 19 della Legge n. 241/1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
  • la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
  • la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
  • l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico interessato.
  • l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di una attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le attività sono divise in 3 sezioni:

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

  • Commercio su area privata
  • Commercio su area pubblica
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
  • Strutture ricettive e stabilimenti balneari
  • Attività di spettacolo o intrattenimento
  • Sale giochi
  • Autorimesse
  • Distributori di carburante
  • Officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie, gommisti)
  • Acconciatori ed estetisti
  • Panifici
  • Tintolavanderie
  • Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
  • Altre attività

Sezione II - Edilizia

  • Ricognizione degli interventi e dei relativi regimi amministrativi
  • Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sezione III - Ambiente

  • AIA - Autorizzazione integrata ambientale
  • VIA - Valutazione di impatto ambientale
  • AUA - Autorizzazione unica ambientale
  • Emissioni in atmosfera
  • Gestione rifiuti
  • Inquinamento acustico
  • Scarichi idrici
  • Dighe
  • Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

In allegato il testo del D.Lgs. n. 222/2016 e il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) aggiornato e coordinato con le ultime modifiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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