Funzione consultiva diversa dal precontenzioso, le indicazioni operative dell'Anticorruzione

La funzione consultiva diversa dal precontenzioso esercitata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non può né deve essere intesa come una forma di co...

05/12/2016

La funzione consultiva diversa dal precontenzioso esercitata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non può né deve essere intesa come una forma di consulenza ma come un’attività strettamente connessa alle funzioni di vigilanza e regolazione che l’Autorità è chiamata a svolgere nei settori indicati.

A chiarirlo è stato il Presidente Raffaele Cantone con il Comunicato del Presidente ANAC 16 novembre 2016 recante "Indicazioni operative in merito all’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione" indirizzato agli operatori del mercato, alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’applicazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici, con il quale è stato dato particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all’ordine di trattazione delle richieste.

Riguardo i criteri di ammissibilità, l'ANAC ha informato che numerosi sono i quesiti carenti dei requisiti indicati nel Regolamento del 20 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2016). Nel dettaglio i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei caratteri di rilevanza indicati all’art. 1, comma 2, del Regolamento:

  • quando la questione di diritto oggetto della richiesta presenta carattere di novità o una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico;
  • quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione ai casi analoghi o quando la disposizione normativa oggetto della richiesta di chiarimenti presenta particolare complessità;
  • quesiti in cui i profili problematici evidenziati appaiono particolarmente significativi in relazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o al conseguimento degli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.

I soggetti legittimati a presentare istanza di parere sono i legali rappresentanti dell’amministrazione o dell’ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse o il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Analogamente, in materia di contratti pubblici, le istanze provenienti dalle stazioni appaltanti devono essere sottoscritte da persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

Ugualmente inammissibili sono le richieste che:

  • non riguardano fattispecie specifiche, risultano interferenti con esposti di vigilanza, linee guida o altri atti a valenza generale o procedimenti sanzionatori dell’Autorità;
  • non hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità;
  • presentano un contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti.

Le richieste da considerarsi inammissibili ai sensi del presente Comunicato saranno archiviate senza specifica comunicazione ai richiedenti, ma con una indicazione generale delle pratiche archiviate pubblicata sul sito dell’Autorità.

Ordine di trattazione dei quesiti

I quesiti sono trattati secondo l’ordine cronologico di arrivo, fermo restando che potrà essere data priorità a quelli, pur pervenuti successivamente, che soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

  • necessità di garantire la tempestività della risposta anche in relazione alla scadenza di procedimenti amministrativi;
  • istanza contenente elementi particolarmente critici sotto il profilo della vigilanza o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità;
  • questione di particolare rilevanza sotto il profilo economico-sociale;
  • richiesta relativa a questioni sulle quali sono in essere verifiche da parte di organismi aventi poteri di indagine;
  • questione la cui soluzione, per rilevanza, novità e complessità, può riverberare effetti concreti su numerose situazioni analoghe.

La priorità viene riconosciuta con provvedimento motivato del Presidente, anche su proposta degli interessati istanti o dell’Ufficio competente, ed è evidenziata nella documentazione istruttoria sottoposta al Consiglio dell’Autorità per il relativo esame. Il criterio dell’ordine cronologico si applica alle sole richieste trattate mediante istruttoria e parere ordinario di cui all’art. 6 del Regolamento e non anche ai quesiti che danno luogo a pareri in forma breve di cui al successivo art. 7, pareri questi ultimi che saranno riservati alle sole questioni la cui soluzione si appalesa particolarmente semplice e conforme alla giurisprudenza consolidata o ad orientamenti già più volte espressi dall’ANAC.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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