Terremoto centro-Italia: Nuova ordinanza sulle verifiche di agibilità

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ha predisposto l’Ordinanza 16 dicembre 2016 n. 422 composta da un unico articolo recante “Ul...

19/12/2016

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ha predisposto l’Ordinanza 16 dicembre 2016 n. 422 composta da un unico articolo recante “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici”.

Al comma 1 dell’articolo 1 dell’ordinanza è precisato che dal giorno della pubblicazione dell’ordinanza stessa sulla Gazzetta Ufficiale è sospesa la procedura definita all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, coordinate dalla Direzione di comando e controllo (art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016), sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. La sospensione di tale attività, e la conseguente identificazione di un una nuova procedura, è disposta in ragione del notevole aumento del numero di edifici da sottoporre a verifica per l’aggravamento della situazione di danneggiamento successiva ai terremoti di fine ottobre.

Al comma 2 è precisato, poi, che i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con scheda speditiva Fast incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes. I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia. Le verifiche devono essere svolte dai tecnici secondo le istruzioni del Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (Dpcm 8 luglio 2014). Sarà il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, a disciplinare ulteriormente lo svolgimento delle attività di verifica d’agibilità richieste dai privati.

Al comma 3 è, poi, aggiunto che i proprietari di edifici privati (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’Ordinanza Commissariale n. 3/2016 possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall’immobile siano stati causati dagli eventi sismici.

Al comma 4 dell’ordinanza è ribadito che la valutazione dell’agibilità degli edifici privati attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016). Le schede Aedes sono anche utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle Soluzioni abitative in Emergenza.

Al comma 5 è, per ultimo, precisato che la Dicomac continua a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes in riferimento alle seguenti attività:

  • rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici;
  • completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
  • ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito “sopralluogo non eseguito” (difficoltà di accesso all’area o assenza del proprietario);
  • qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte;
  • sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito “D” rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.  

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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