TAR Calabria: Stop agli incarichi gratuiti

“La sentenza del TAR Calabria rappresenta un importante precedente. Negli ultimi anni, infatti, ci siamo trovati di fronte ad un numero crescente di casi di ...

19/12/2016

La sentenza del TAR Calabria rappresenta un importante precedente. Negli ultimi anni, infatti, ci siamo trovati di fronte ad un numero crescente di casi di bandi che prevedevano che il professionista prestasse la propria attività su base gratuita. La sentenza afferma un principio, quello che associa ad una prestazione del professionista un corrispettivo economico adeguato, che siamo intenzionati a riaffermare in ogni sede”.

Questo il commento di Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in riferimento alla sentenza della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (n. 2435 del 13 dicembre 2016) che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di Ordini professionali della Provincia di Catanzaro (Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Geometri, Periti) coadiuvato dai Consigli Nazionali di Architetti e Ingegneri. In particolare, è stato presentato ricorso contro la determina del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la "procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico" che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro (leggi articolo).

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la sentenza avrebbe un duplice significato perché se da una parte accoglie la tesi per la quale il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito, dall’altro rafforza l’assunto delle linee guida ANAC per le quali il corrispettivo a base di gara deve essere determinato utilizzando il cosiddetto “decreto parametri”.

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Il TAR Calabria – continua Zambrano - cita esplicitamente le Linee Guida N.1 e N.2 di Anac che, tra le altre cose, stabiliscono che il corrispettivo dell’incarico venga fissato attraverso il cosiddetto “decreto parametri”, accogliendo in tal modo le richieste che noi ingegneri, assieme agli altri professionisti riuniti nella Rete delle Professioni Tecniche, abbiamo sostenuto durante la consultazione per l'emanazione delle stesse linee guida”.

Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo ricorso – dichiara Salvatore Saccà, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro - Abbiamo tribolato un anno per dimostrare che quella intrapresa dai tecnici del Comune di Catanzaro era una strada senza uscita. Una vera e propria mortificazione dei professionisti. Abbiamo perso tempo e risorse economiche a causa della testardaggine di qualcuno. Alla fine il TAR ha accolto appieno le nostre ragioni. Speriamo che questa sentenza sia di monito, al fine di evitare altre situazioni simili che producono solo un danno per la collettività”.

Gli ordini provinciali professionali indicati avevano impugnato la determinazione del Comune di Catanzaro con cui è stato approvato il bando avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale e la deliberazione della Giunta Comunale con cui era stata condivisa la “possibilità di formulare un bando che preveda incarichi professionali a titolo gratuito”. Il TAR ha dato pienamente ragione ai ricorrenti che ritenevano illegittimo il bando nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, sottolineando come “la natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici”. Ad ulteriore sostegno di questo principio, la sentenza cita le Linee Guida Anac, con particolare riferimento ai criteri per la determinazione dei corrispettivi e all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le quali il principio di qualità delle prestazioni deve tradursi nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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