Nuovo Codice Appalti e Decreto bandi: 'Il rimborso spese pubblicità a carico dell’aggiudicatario è un balzello illogico e oneroso'

"Il rimborso spese pubblicità bandi di gara a carico dell’aggiudicatario è un balzello illogico e oneroso per i professionisti e per le società”. Lo ha af...

27/01/2017

"Il rimborso spese pubblicità bandi di gara a carico dell’aggiudicatario è un balzello illogico e oneroso per i professionisti e per le società”.

Lo ha affermato Gabriele Scicolone, Presidente OICE, in riferimento alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" che conferma l'obbligo per l'aggiudicatario di una gara di rifondere all'ente appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità dei bandi sui quotidiani nazionali e locali.

L'art. 5, comma 2 del decreto del MIT prevede, infatti, che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

"Il decreto - afferma Scicolone - non fa altro che confermare la disciplina sulla pubblicazione dei bandi prevista nel codice e quella introdotta nel 2013 sul rimborso a carico del vincitore della gara delle spese di pubblicità sui quotidiani, alla quale già tentammo di opporci all'epoca. Riteniamo che il legislatore debba profondamente riflettere sulla correttezza del mantenimento dell’obbligo del rimborso a carico di chi, dopo una gara, è riuscito ad acquisire una commessa e sugli effetti derivanti da questa norma".

"La disposizione mantenuta nel d.m. attuativo dell’art. 73, comma 4 del decreto 50 - continua il presidente dell’Associazione di Via Flaminia - penalizza fortemente i prestatori di servizi di ingegneria e architettura che, non godendo come le imprese di costruzioni di una anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto, sono obbligati a questo esborso prima ancora di avere iniziato a lavorare e nei confronti di soggetti che poi, a lavoro concluso, tardano anche 12 mesi a corrispondere i corrispettivi per la progettazione e le attività ad essa connesse".

"Abbiamo registrato - denuncia Scicolone - casi in cui alcune importanti stazioni appaltanti hanno chiesto all’aggiudicatario il rimborso di spese di pubblicità sui quotidiani pari anche al 10% dell’importo del contratto aggiudicato. Sono valori importanti quando si tratta di gare sopra la soglia europea dei 209.000 euro, che annullano ogni utile di impresa, soprattutto a valle di gare con ribassi medi di circa il 35%. Inoltre c’è anche un problema di trasparenza dei costi sostenuti dalle stazioni appaltanti che, quanto meno, dovrebbero essere chiamate a rendicontare negli atti di gara in maniera trasparente, evitando di indicare degli incomprensibili forfait”.

La proposta dell'OICE

La proposta dell’OICE è quella di “eliminare l’obbligo di rimborso a carico del vincitore della gara con il prossimo decreto correttivo del codice visto che riguarda l’attività della stazione appaltante - che opera con i contributi di tutti i cittadini - e non l’attività di impresa. Questa è la strada maestra che si dovrebbe seguire; in alternativa si opti per la previsione di una anticipazione contrattuale anche per il settore dei servizi di ingegneria e architettura, si inserisca un tetto massimo a tali spese e si prescriva un'adeguata trasparenza sui costi sostenuti dalla stazione appaltante, evitando richieste di rimborso poco chiare”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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