Nuovo Codice dei contratti: Sta per scadere il tempo per il correttivo

Sono passati quasi 15 giorni dalla scadenza della "Consultazione", rivolta alle stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del “codice...

30/01/2017

Sono passati quasi 15 giorni dalla scadenza della "Consultazione", rivolta alle stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del “codice dei contratti pubblici” promossa dalla Cabina di Regia di cui all’articolo 212 del nuovo codice dei contratti ma, a tutt’oggi, non si ha nessuna notizia né sul numero delle amministrazioni che hanno risposto né sulle risposte stesse anche se era previsto che “I risultati saranno analizzati e successivamente trasmessi alla Cabina di Regia, in tempo utile per l’elaborazione del provvedimento correttivo”.

In verità alla scadenza per l’emanazione del decreto correttivo mancano ormai circa 2 mesi e mezzo e se si pensa che il decreto correttivo, così come disposto all’articolo 1 comma 2 della legge delega n, 11/2016,  dovrà fare la stessa trafila del Codice e che, dopo essere stato predisposto dal Governo dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che devono pronunciarsi entro 20 giorni ed al parere delle competenti commissioni parlamentari che devono pronunciarsi entro 30 giorni; ma non è finita perché ove il parere delle Commissioni non sia positivo, il testo dovrà essere corretto e rinviato alle Commissioni stesse che avranno altri 15 giorni di tempo. In pratica da quando il decreto correttivo sarà pronto occorreranno circa due mesi per i vari pareri. Ciò significa che il Governo ha soltanto quasi 15 giorni di tempo per definire lo schema di decreto correttivo e per ottemperare a quanto disposto al comma 2 dell’articolo 1 della legge delega n. 16/2016 che dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve coordinare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, sempre che tali consultazioni non siano attivate senza alcun testo di base a disposizione come, per altro, verificatosi all’atto delle consultazioni sul D.Lgs. n. 50/2016.

Ricordiamo, anche, che dei 64 provvedimenti (vedi tabella allegata) la cui emanazione era prevista in parte entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti ne sono entrati in vigore soltanto 12.

Che dire, poi, del recente Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato sulla gazzetta ufficale n. 20 del 25/1/2017 ed entrato in vigore l’1 gennaio 2017 (art. 6) (????) che dà attuazione all’articolo 73, comma 4 del nuovo Codice dei contratti soltanto parzialmente rinviando ad un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture relativamente alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del nuovo Codice (art. 5, comma 3) e ad un successivo atto ANAC che definirà le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 2, comma 5).

Ma le perle di questo nuovo Codice non si fermano qui e basta ricordare la storia del Documento di gara unico europeo prima pubblicato (erroneamente) con un comunicato e, successivamente, ripubblicato con una circolare. Per non parlare di alcuni importanti provvedimenti quali quelli relativi ai livelli di progettazione (art. 23, comma 3) ed alle linee guida del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione (art. 111, commi 1 e 2) che hanno avuto il parere negativo del Consiglio di Stato con argomentazioni tali che ne impongono la riprogettazione e la riscrittura.

 A cura di Paolo Oreto

  

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