Bonus energetico e cessione del credito da parte dei condòmini ai fornitori: Il software dell’Agenzia delle Entrate

È disponibile, sul sito dell’Agenzia, l’applicazione con la quale i condomìni devono inviare all’amministrazione finanziaria la comunicazione di cessione del...

01/02/2017

È disponibile, sul sito dell’Agenzia, l’applicazione con la quale i condomìni devono inviare all’amministrazione finanziaria la comunicazione di cessione del credito da parte dei condòmini ai fornitori, in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici.
In particolare, con tale comunicazione, il condominio deve fornire: l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
L’“informativa” in questione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio (o dal condomino incaricato) oppure tramite intermediari abilitati esclusivamente on line, attraverso i canali Entratel o Fisconline, entro il prossimo 31 marzo. Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito. Le modalità di fruizione del bonus restano quelle fissate dal Provvedimento del 22 marzo 2016..
Detto ciò, ricordiamo, in sintesi, che l’opportunità di destinare la detrazione Irpef prevista per gli interventi di riqualificazione energetica ad altri, sotto forma di credito d’imposta - concessa dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”, che possono cedere il bonus all’impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, i quali poi lo sfruttano in compensazione - è stata riproposta dall’ultima legge di bilancio (la 232/2016) in forma “allargata”.
In sostanza, per consentire l’accesso agli incentivi fiscali al maggior numero possibile di cittadini, la rinnovata versione della disposizione, estesa da quest’anno anche agli interventi antisismici, prevede ulteriori novità: il cedente può anche non trovarsi nella “no tax area” e può cedere il credito corrispondente alla detrazione cui ha diritto, oltre che a chi ha eseguito i lavori, anche ad altri soggetti privati; il cessionario, invece, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito.
Le modalità attuative della norma contenuta nella legge di bilancio 2017 saranno definite da un nuovo provvedimento delle Entrate, già in cantiere.

A cura dell’Agenzia delle Entrate

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