Codice dei contratti: Dall’ANAC una delibera sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Con la delibera ANAC 21 dicembre 2017, n. 1386 avente ad oggetto “Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Contenuto del nuovo C...

03/02/2017

Con la delibera ANAC 21 dicembre 2017, n. 1386 avente ad oggetto “Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione” sono stati adottati dall’Autorità i nuovi modelli standardizzati di comunicazione che le Stazioni appaltanti, gli Operatori economici e le Società Organismo di Attestazione dovranno utilizzare per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.

L’abrogazione della Parte I del Regolamento n. 207/2010 disposta dall’art. 217, comma 1, lettera u), numero 2) del d.lgs. 50/2016, ha riguardato  anche la disposizione inerente l’implementazione del Casellario Informatico, contemplato dall’art. 8 del decreto abrogato.

La nuova disciplina introdotta per gli appalti pubblici dal d.lgs. 50/2016  rinvia la disciplina attuativa di alcune disposizioni ivi contenute alla formulazione da parte dell’ANAC (articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dei contratti) di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’ omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.

L’articolo 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per tali finalità l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Il successivo comma 10, del medesimo articolo, dispone che l’ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è devoluto il compito di gestire il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81.

Il Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla partecipazione alle gare e all’affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l’attuazione  di quanto previsto dall’art. 83, comma 10, del medesimo decreto.

A tale scopo risulta necessario semplificare il flusso informativo con la formulazione di modelli standardizzati di comunicazione, da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle Società Organismo di Attestazione, per ciascuna tipologia di informazione da rendere all’Autorità.

Per le finalità descritte il flusso informativo, che attualmente confluisce nel Casellario informatico dell’Autorità, dovrà essere adeguato sia alla novella normativa del Codice degli Appalti pubblici, per quanto concerne le fattispecie che saranno oggetto di comunicazione all’Autorità,  sia alle mutate esigenze di trasparenza, per quanto concerne i differenti livelli di accessibilità alle informazioni inserite. Le informazioni pervenute, il cui contenuto sarà condensato in specifiche annotazioni, saranno ricollocate in  sezioni distinte, differenziate in ragione dei soggetti cui verrà consentito l’accesso, così suddivise:

  • “A”: area  pubblica.
  • “B”: area riservata alle stazioni appaltanti e alle Società Organismo di Attestazione.

A tale area “B” potranno altresì accedere, limitatamente alla propria posizione, anche gli operatori economici interessati da specifiche annotazioni a proprio carico, nonché gli operatori economici che abbiano partecipato a procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Indicazioni più dettagliate sono rilevabili nella delibera 21 dicembre 2017, n. 1386.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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