Codice dei contratti: I requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 26...

14/02/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; il provvedimento entrerà in vigore il 28 febbraio 2017.

La pubblicazione del decreto in argomento fa seguito al Parere del Consiglio di Stato n. 2285 del 3 novembre 2016 con cui i giudici di Palazzo Spada hanno espresso il loro parere favorevole ma con una serie di condizioni ed osservazioni che, in pratica, hanno obbligato il MIT a riscrivere il decreto. Tra l’altro nel citato parere del Consiglio di Stato, in riferimento all’articolo 48, comma 7 del nuovo Codice dei contratti, è precisato che lo stesso, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 444 del 1942, viene trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) per le valutazioni di competenza. In pratica ciò si verifica “quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta”; tuttavia nello schema di decreto correttivo non c’è alcuna traccia di modifica al citato comma 7 dell’articolo 48 del nuovo Codice dei contratti. Tornando al decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, lo stesso è costituito dai seguenti 9 articoli:

  • art. 1 - Requisiti dei professionisti singoli e associati
  • art. 2 - Requisiti delle società di professionisti
  • art. 3 - Requisiti delle società di ingegneria
  • art. 4 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei
  • art. 5 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
  • art. 6 - Obblighi di comunicazione
  • art. 7 - Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
  • art. 8 - Requisiti di regolarità contributiva
  • art. 9 - Abrogazioni ed entrata in vigore

In pratica dal provvedimento a suo tempo presentato per il parere del Consiglio di Stato sono stati espunti, così come richiesto dallo stesso consiglio di Stato, gli articoli relativi all’oggetto ed all’ambito di applicazione e l’articolo relativo ali criteri per garantire la presenza dei giovani professionisti.

Per quanto concerne l’articolo relativo all’oggetto ed all’ambito di applicazione, il Consiglio di Stato nel proprio parere avevano precisato che il citato articolo si limita a ribadire il contenuto della normativa primaria di delega di cui all'art. 24, commi 2 e 5 del codice ed è, quindi, privo di una autonoma portata dispositiva e, pertanto al fine di evitare inutili, se non pregiudizievoli, duplicazioni normative, i giudici di Palazzo Spada hanno invitato il Ministero in sede di stesura ad espungere dal testo regolamentare il citato articolo.

Sull’articolo relativa alla presenza dei giovani professionisti, il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva precisato che in riferimento a tali criteri, gli stessi sono attinenti alla materia della valutazione delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 relative all’OEPV e, pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 9 avrebbe dovuto essere espunto dal testo del decreto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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