Codice dei contratti: Per FINCO gravi passi indietro nel decreto correttivo

Mentre alla mezzanotte di oggi scade il termine assegnato ai soggetti coinvolti per fornire al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi i propri c...

22/02/2017

Mentre alla mezzanotte di oggi scade il termine assegnato ai soggetti coinvolti per fornire al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi i propri contributi in relazione al testo coordinato degli articoli modificati o integrati dal provvedimento correttivo, con la possibilità di proporre modifiche riferite anche ad altri articoli, arriva un Comunicato Stampa di FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni) in cui si parla di gravi passi indietro nel decreto correttivo del Codice dei contratti aggiungendo che quello che sta succedendo desta grandissima preoccupazione.

Il testo che abbiamo ricevuto la sera di venerdì scorso da parte della Presidenza del Consiglio per acquisire un parere scritto entro la mezzanotte di mercoledì prossimo (cinque giorni in tutto, di cui tre lavorativi) in merito al decreto correttivo del Codice degli Appalti fa registrare alcuni gravi passi indietro, ed è in alcuni passaggi non rispondente alla Legge di delega al Governo, al lavoro effettuato dal Legislatore per due anni ed a quello effettuato dallo stesso Governo fino a poco tempo fa – afferma la Presidente Finco Carla Tomasi”.

In particolare - si legge nel Comunicato stampa di FINCO - è grave l’allargamento della possibilità di subappalto limitando il tetto del 30% alla sola categoria prevalente e non a tutta l’opera ed è altresì grave che nelle lavorazioni superspecialistiche le peculiarità che devono dimostrare le imprese vengano spostate dal livello dell’esecuzione a quello della qualificazione.  Con riferimento a quest'ultimo punto, è evidente che le caratteristiche di particolare specialità debbano essere dimostrate sia nel momento della qualificazione che in quello dell'esecuzione, ma la modifica proposta fa intravedere il pericolo che si voglia conservare la forma della qualificazione senza dare sostanza alla esecuzione, consentendo a chiunque di eseguire (tanto più che in questo Codice non è stata ripresa la puntuale previsione dell'art. 40 del vecchio d.lgs. 163/06 dove chiaramente si affermava che bisogna essere qualificati per eseguire).

Non è poi condivisibile, in particolare, la modifica introdotta dall’articolo 177 che ha previsto che i concessionari possano non mandare in gara la manutenzione e i “lavori eseguiti direttamente”. In questo quadro è veramente significativa l’espunzione della definizione di “manutenzione” condivisibilmente inserita in un primo momento. “Con l’emanazione del d.lgs. 50/2016 è stato fatto un egregio lavoro, messo ora in discussione per far rientrare dalla finestra, in extremis e nel ben individuabile interesse di pochi, ciò che il Legislatore ed il Governo avevano giustamente fatto uscire dalla porta e senza che sia successo nulla che lo giustifichi - conclude la Presidente Tomasi”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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