Servizi di architettura e di ingegneria: Obbligatorietà del decreto parametri nel correttivo al codice dei contratti

È ormai da molti anni che nei miei articoli cerco di spiegare che l’utilizzazione dei parametri per la definizione dell’importo a base d’asta nei servizi di ...

27/02/2017

È ormai da molti anni che nei miei articoli cerco di spiegare che l’utilizzazione dei parametri per la definizione dell’importo a base d’asta nei servizi di architettura e di ingegneria era assolutamente necessaria per molteplici fattori tra i quali quello legato alla possibile disomogeneità nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione, con il risultato che la non obbigatorità dell'utilizzazione del decreto parametri avrebbe potuto essere strumentale all'amministrazione di turno per far rientrare un dato servizio all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) rispetto ad un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro).

Non avrei scommesso un euro sul fatto che il correttivo posto in consultazione avrebbe contenuto una qualche modifica all’articolo 24 comma 8 del nuovo Codice dei contratti idonea a rendere obbligatorio il decreto parametri. Con sincerità affermo che avrei perso la scommessa perché nel citato correttivo non soltanto sono inserite alcune piccole modifiche all’articolo 8 che rendono obbligatoria l’utilizzazione del decreto parametri per la determinazione dell’importo a base d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria ma, di più, con l’inserimento di due nuovi commi dopo il comma 8, di fatto, è definita l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di non subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed, anche, l’impossibilità di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Ecco il nuovo comma 8 ed i due commi inseriti dal correttivo posto in consultazione:

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6. 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”

La Rete delle professioni tecniche, registrate queste novità attese ormai da parecchi anni, non si è fermata ed ha inviato nell’ambito delle consultazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi sul correttivo al nuovo Codice dei contratti un documento (allegato alla presente notizia) in cui vengono inserite ulteriori richieste di modifiche, in linea con le indicazioni fornite dal parlamento con la legge delega n. 11/2016, e finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • promuovere concretamente la centralità del progetto, nel processo di realizzazione delle opere pubbliche;
  • assicurare la qualità delle prestazioni professionali;
  • aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali mediopiccole ed ai giovani professionisti;
  • definire in modo chiaro il ruolo dei dipendenti e dei liberi professionisti, nella fase di progettazione e verifica a monte della realizzazione delle opere pubbliche.

Nel documento presentato dalla Rete delle professioni tecniche sono state effettuate dettagliate richieste di modifica ai seguenti articoli:

  • art. 19 (Contratti di sponsorizzazione);
  • art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato);
  • art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni nonché per i servizi);
  • art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni);
  • art. 28 (Contratti misti);
  • art. 54 (Accordi quadro);
  • art. 59 (Scelta delle procedure)
  • art. 77 (Commissione di aggiudicazione);
  • art. 95 (Criteri di aggiudicazione);
  • art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche);
  • art. 152 (Ambito di applicazione);
  • art. 154 (Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti);
  • art. 156 (Concorso di idee);
  • art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)-

In allegato il documento presentato dalla Rete delle professioni tecniche.

A cura di Paolo Oreto

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