Soppalchi: Non è sempre necessario il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato con l’interessante sentenza n. 985 del 2 marzo 2017 definisce i soppalchi meri ripostigli quando lo spazio realizzato con il soppalco s...

09/03/2017

Il Consiglio di Stato con l’interessante sentenza n. 985 del 2 marzo 2017 definisce i soppalchi meri ripostigli quando lo spazio realizzato con il soppalco stesso è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.

La sentenza fa seguito ad un ricorso di un privato che ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I quater 30 novembre 2011 n. 9401, resa fra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso per annullamento di una determinazione dirigenziale di Roma Capitale, di demolizione in quanto abusive di opere realizzate senza permesso di costruire all’interno di un’unità immobiliare sita a Roma,

Gli appellanti hanno impugnato il provvedimento del TAR con il quale hanno ricevuto ingiunzione a demolire, in quanto realizzate senza permesso di costruire, una serie di opere realizzate all’interno di un immobile di proprietà sito a Roma costituite da una struttura di putrelle in ferro disposte in modo da formare un soppalco della superficie di circa 24,80 mq all’interno di un locale più ampio. L’area soppalcata al piano superiore ha due finestre con un soffitto irregolare, da metri 2,30 a metri 1.55 circa; la parte sottostante il soppalco ha, invece, un’altezza interna praticabile di circa 1,45 metri e priva di finestre.

Il TAR con la citata sentenza aveva respinto il ricorso, ritenendo, in sintesi, che l’intervento fosse effettivamente soggetto a permesso di costruire, mai ottenuto né richiesto.

In linea di principio, precisano i giudici di Palazzo Spada, sarà necessario il permesso di costruire se il soppalco è di dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico; per altro, tale condizione è stata già trattata in nella precedenza sentenza del Consiglio di Stato 8 febbraio 2013, n. 720 (leggi news). Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, quando il soppalco è tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in argomento, precisa che in base ad un rilievo logico, prima che giuridico, la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito come nella specie, un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata