Sismabonus/2: Asseverazione del progettista ed attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ha firmato ieri il decreto che dà attuazione all'articolo 16, comma 1 -quater, del decreto-...

01/03/2017

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ha firmato ieri il decreto che dà attuazione all'articolo 16, comma 1 -quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; con il decreto vengono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Come disposto all’articolo 3 del decreto, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza. Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dal decreto 14 gennaio 2008, deve asseverare, secondo i contenuti delle linee guida allegate al decreto ed utilizando il modello allegato alle stesse linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Sia il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico che l'asseverazione del progettsta devono essere allegate alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

A lavori ultimati, il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, devono attestare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Sia l'asseverazione del progettista che le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo  16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63/2013.

Come abbiamo avuto modo di precisare in una precedente notizia (leggi news) le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici. Le Linee Guida forniscono indirizzi di massima sulla progettazione e associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

Due i metodi individuati dalle linee guida per la determinazione della Classe di Rischio Sismico al fine di accedere ai bonus fiscali e precisamente:

  • il Metodo convenzionale applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
  • il Metodo semplificato basato su classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della Classe di Rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Ricordiamo che la legge di stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per il Sismabonus, in particolare:

  • estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3 (in precedenza, solo 1 e 2) con buona parte del territorio nazionale a rischio
  • stabilizzazione per 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021
  • riguarda gli immobili adibiti a abitazioni, seconde case e ad attività produttive
  • detrazioni in 5 anni (anziché 10)
  • detrazioni premianti maggiore è l’efficacia dell’intervento
  • cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa (con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate)

Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico.

  • abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio o detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio
  • condomini parti comuni detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio o detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio

L‘ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale i successivi passaggi sono i seguenti:

  1. Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
  2. Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
  3. Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
  4. Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
  5. il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
  6. per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate;
  7. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.

Successivamente analizzeremo il metodo semplificato ed il metodo convezionale per la determinazione della Classe di Rischio Sismico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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