Disposizioni in materia finanziaria: DURC e rottamazione cartelle esattoriali

Nel decreto-legge 24 aprile n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per...

26/04/2017

Nel decreto-legge 24 aprile n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. ha trovato spazio l’articolo 54 dedicato al DURC (Documento unico regolarità contributiva) con cui vengono superate le problematiche relative alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016. Nel citato articolo è precisato che il DURC, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi del citato articolo 6, è rilasciato a seguito di presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.

Nel caso, poi, di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in riferimento alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

La soluzione individuata con il citato articolo 54 supera quanto affermato dall’Inps con il messaggio 824/2017 in cui l’Istituto, confortato da un parere del ministero del Lavoro, aveva infatti affermato che “Non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. Secondo l'INPS la dichiarazione per accedere al beneficio costituiva una mera dichiarazione di intenti da parte del contribuente, non idonea a poter consentire la dichiarazione di regolarità contributiva da parte degli Istituti.

Con l’articolo 54 viene superata, quindi, la posizione dell’INPS ma, ovviamente, tale soluzione richiede, in luogo di un processo automatizzato, un’attività prevalentemente manuale che consente una gestione a livello centrale (in sinergia con Inail) degli annullamenti dei Documenti rilasciati in presenza di istanza di adesione alla definizione agevolata. Detti annullamenti saranno effettuati sulla base della costante e sistematica trasmissione, in tempo reale, delle informazioni inerenti la regolarità dei versamenti da parte dell’Agente della Riscossione.

E’ previsto che, alle scadenze delle singole rate accordate, attraverso l’incrocio dei dati resi disponibili da parte dell’Agente della Riscossione, siano predisposte delle liste dei Documenti da annullare, previa conferma da parte della scrivente Direzione. Continuerà inoltre ad essere assicurata la comunicazione dell’informazione circa l’avvenuto annullamento, tramite PEC, ai soggetti richiedenti la verifica di regolarità contributiva.

Il nuovo sistema consentirà di monitorare, sempre a livello centrale, il processo gestionale degli annullamenti, escludendo ogni attività istruttoria da parte delle strutture territoriali dell’Inps e fermo restando che sarà necessario un impiego aggiuntivo di risorse interne all’INPS.

Per quanto concerne la visualizzazione dei Documenti annullati in una apposita sezione del sito INTERNET di Inps e Inail, da aggiornare costantemente per consentire la conoscenza dell’intervenuto annullamento a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il sevizio Durc On Line, verrà utilizzata la funzione di consultazione già esistente sul medesimo servizio che sarà opportunamente integrata con l’indicazione dei Documenti per i quali si è proceduto all’annullamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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