Agevolazione prima casa: entro i 18 mesi si può ancora scegliere tra lavoro e residenza

È possibile beneficiare delle agevolazioni "prima casa" anche nel caso in cui l’acquirente, pur non rispettando il requisito dichiarato di svolgere l’attivit...

28/04/2017

È possibile beneficiare delle agevolazioni "prima casa" anche nel caso in cui l’acquirente, pur non rispettando il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile, si impegni per iscritto a trasferire la residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall’acquisto.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 27 aprile 2017, n. 53/E, rispondendo al quesito posto da un contribuente circa la possibilità di conservare i benefici fiscali "prima casa" fruiti per l’acquisto di un immobile, provvedendo ad integrare la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto ed impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso Comune.

Entrando nel dettaglio, la risoluzione risponde ad un caso specifico in cui il contribuente aveva acquistato l'abitazione beneficiando dei benefici previsti per la "prima casa", dichiarando all'atto di acquisto di “svolgere la sua attività prevalente nel Comune ove è indicato l’immobile in oggetto”. Lo stesso giorno della stipula dell'atto, il contribuente comunicava al proprio ordine professionale l’apertura di uno studio professionale nello stesso Comune dell'abitazione. Tuttavia, le aspettative lavorative nel Comune venivano disattese stante la revoca di un incarico di consulenza continuativa che gli era stato conferito e, pertanto, dopo 11 mesi, il professionista istante comunicava al proprio Ordine la chiusura dello studio. Nella comunicazione prodotta all’Ordine professionale, il contribuente istante dichiarava che lo studio “non è mai stato utilizzato in quanto le previsioni professionali sul territorio non si sono realizzate”. L’interpellante chiedeva, quindi, di sapere se è comunque possibile conservare i benefici fiscali "prima casa" fruiti per l’acquisto dell’immobile, provvedendo ad integrare la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto ed impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso Comune.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per conservare il beneficio prima casa basta tornare dal notaio. In particolare, la dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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