Codice dei contratti: Decreto correttivo al Consiglio dei Ministri di oggi

Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi 13 aprile alle ore 12,00 con all’ordine del giorno “Decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive...

13/04/2017

Il Consiglio dei Ministri è convocato per oggi 13 aprile alle ore 12,00 con all’ordine del giorno “Decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Esame definitivo (presidenza - infrastrutture e trasporti)” con alcune novità che sembra siano state inserite nel testo definitivo che conta, adesso, circa 130 articoli con oltre 100 correzioni ad un codice che nella prima stesura era costituito da 220 articoli sul quale era già intervenuto un avviso di rettifica che occupa 8 pagine di Gazzetta ufficiale e che ha corretto già oltre 150 errori.

Eravamo tutti d’accordo sulla necessità per il decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50 di parecchie e sostanziali modifiche e correzioni ma avremmo sperato di arrivare a queste modifiche con un codice attivato nella sua complessità e con tutti i provvedimenti previsti nell’articolato dello stesso già pubblicati ma così non è ed a oggi su 64 provvedimenti previsti (45 a carico dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 19 a carico dell’ANAC) ne sono entrati in vigore soltanto 14 (7 predisposti dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 7 predisposti dall'ANAC) come è possibile rilevare nella Tabella allegata alla presente notizia.

In pratica i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno predisposto 7 provvedimenti su 45 con una percentuale di quasi il 16% mentre l’ANAC con i suoi 7 provvedimenti su 19 arriva ad una percentuale di quasi il 37%. Ma il problema non è di percentuali ma del fatto che il Codice dei contratti per entrare a regime ha necessità che tutti i provvedimenti entrino in vigore anche perché soltanto così potranno essere cassati tutti i periodi transitori contenuti nell’articolo 216 e potrà essere del tutto abrogato il Regolamento n. 207/2010 di cui la maggior parte di articoli sono tutt’oggi in vigore e non si sa sino a quando lo resteranno.

Tornando al Consiglio dei Ministri di oggi sembrerebbe che il testo che verrà approvato conterrà alcune novità tra le quali l’estensione del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso a bandi di importo sino a due milioni di euro, raddoppiando, di fatto, l’attuale importo e facendo salire, quindi, la soglia di utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La possibilità di arrivare a 2 milioni di euro utilizzando il criterio del prezzo più basso sembra sia vincolata alla obbligatorietà di mettere in gara un progetto esecutivo e che sia utilizzato il “metodo antiturbativa”, cioè l’esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso inferiori o superiori alla media, sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuarle.

Un’altra novità, nel caso del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, dovrebbe essere relativa ai parametri da valutare e come proposto dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato  la stazione appaltante non potrà attribuire più del 30% del punteggio sulla base del prezzo più basso con la restante percentuale uguale o maggiore al 70% da assegnare sulla base degli elementi di valutazione tecnica.

Sembra che sia stata, anche, accolta la proposta di alzare a un minimo di 15 il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate di importo compreso tra 150 mila euro e un milione.

Nessuna indiscrezione, invece, in merito alle modifiche all’articolo 24 sui corrispettivi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria e se le modifiche introdotte nello schema di decreto correttivo predisposto dal Governo resteranno anche nella versione definitiva consentendo l’utilizzazione dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 come base certa per la determinazione degli importi a base d’asta. Se così non fosse ci sarebbe da chiedere come tale scelta possa legarsi alla trasparenza tanto sbandierata. Se dovesse restare immutata la situazione attuale dell’articolo 24, comma 8 del vigente d.lgs. n. 50/2016, la determinazione non dei compensi ma della base d’asta dei compensi sarebbe lasciata alle decisioni soggettive di chi predispone il bando con la possibilità di far transitare un determinato servizio da una soglia ad un’altra senza nessuna scelta oggettiva.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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