Codice dei contratti: il testo del decreto correttivo e le modifiche nella progettazione

Come già anticipato (leggi news), il Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017 ha approvato, in esame definitivo, il primo decreto correttivo del Codic...

14/04/2017

Come già anticipato (leggi news), il Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017 ha approvato, in esame definitivo, il primo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nonostante l'approvazione definitiva, sembrerebbe che sul testo sia ancora necessaria qualche "rifinitura" che i tecnici di Palazzo Chigi stanno apportando last minute prima della pubblicazione in Gazzetta che dovrà comunque arrivare entro il prossimo 19 aprile. L'ultima versione del correttivo, entrata in Consiglio dei Ministri, contiene 131 articoli con modifiche a 128 articoli e alla rubrica stessa del D.Lgs. n. 50/2016 che, rispondendo alle richieste del Consiglio di Stato (leggi articolo), diventa "Codice dei contratti pubblici".

Di seguito le principali modifiche per i professionisti.

Art. 23 - Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi
Viene aggiunto il comma 3-bis che prevede la pubblicazione di un nuovo provvedimento attuativo con il quale viene disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Non viene però definita una tempistica.
Al comma 5 viene previsto che ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In questo caso, nella prima fase sono individuate e analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed è redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nella seconda fase, o in caso di unica fase, il progettista incaricato sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione delle soluzioni progettuali e degli elaborati.
Viene aggiunto il comma 5-bis che prevede per le opere proposte in variante urbanistica che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare.

Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in ma-teria di lavori pubblici
Il correttivo più importante riguarda il comma 8 con l'obbligo di utilizzare i corrispettivi per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento.
Viene aggiunto il comma 8-bis e 8-ter che prevedono che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione e alla attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Inoltre, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

Art. 28 - Contratti misti di appalto
Il testo attuale del codice prevede (comma 13) che le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure previste dall'art. 28 solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo. Con il correttivo viene abrogato interamente il comma 13.

Art. 36 - Contratti sotto soglia
Viene modificato il comma 2 e in particolare, le stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 procedono nel seguente modo:

  • per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e servizi, individuati sulla base di in-dagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di in-dagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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