Terremoto centro Italia e Ricostruzione: al via lavori in 69 chiese per un investimento da 14,3 miliardi

Tutto pronto per la messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. È stata, infatti, firmata da...

10/05/2017

Tutto pronto per la messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. È stata, infatti, firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 5 maggio 2017, n. 23 recante "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati".

L'Ordinanza è composta da 7 articoli e 2 allegati:

  • Articolo 1 - Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto
  • Articolo 2 - Attuazione degli interventi
  • Articolo 3 - Presentazione dei progetti
  • Articolo 4 - Istruttoria tecnica e amministrativa
  • Articolo 5 - Erogazione del contributo
  • Articolo 6 - Disposizioni finanziarie
  • Articolo 7 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
  • Allegato A - Elenco e anagrafica chiese
  • Allegato B - Ripartizione risorse per diocesi

Con la pubblicazione dell'Ordinanza, possono essere avviati i lavori di messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese inagibili del centro Italia con danni lievi provocati dai terremoti dell’ultimo anno. È prevista l’apertura dei cantieri in 69 chiese (5 in Abruzzo, 4 nel Lazio, 40 nelle Marche e 20 in Umbria),finanziati dallo Stato con 14milioni e 358mila euro.

L’obiettivo è di consentire la riapertura dei luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle comunità locali, già a partire dal prossimo Natale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta ufficiale, devono essere presentati i progetti agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni competenti.

Presentazione dei progetti

L'elenco delle chiese interessate dall'Ordinanza è contenuto nell'Allegato A. I soggetti attuatori degli interventi in queste chiese, devono presentare presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza stessa.

Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell’evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastali dell’edificio;
b) la sua superficie complessiva;
c) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell’edificio;
e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
f) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, che deve essere stata scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta;
g) gli estremi di un conto corrente bancario su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.

I lavori di ricostruzione devono essere obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al progetto devono essere allegati:
a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015;
b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
c) documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafe antimafia;
d) documentazione attestante l’iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

Il progetto depositato all’Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:
a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
b) l’indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
c) l’indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni” di cui alla Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 26/2010,;
d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto legge;
e) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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