Agibilità: Modello Unico per tutti i Comuni

Niente più attese per il rilascio da parte del Co­mune del rilascio del certificato della sus­sistenza delle condizioni di si­curezza, igiene, salubrità, pre...

16/05/2017

Niente più attese per il rilascio da parte del Co­mune del rilascio del certificato della sus­sistenza delle condizioni di si­curezza, igiene, salubrità, previ­sti dagli uffici tecnici. In poche parole il “Certificato di abitabilità” oggi battezzato “Certificato di agibilità”. Dopo l’intesa Stato-Regioni del 4 maggio 2017 (leggi notizia), questo certificato sarà redatto in  autodichiarazione a cura di un profes­sionista abilitato, iscritto a uno degli ordini professionali sparsi tra i 15mila Comuni d’Italia, e idoneo a compilare l’autocertificazione utilizzando uno stesso modulo informativo per tutti i Comuni. Le disposizioni sono quelle contenute nel d.lgs. n. 222/2016, noto come decreto “Scia 2”, in base alla legge n. 124/2014 che riorganizza  le pubbliche amministrazioni, al fine di accele­rare e semplificare ­le procedure dei servizi pubblici. Per l’edilizia, lo snellimento dei regimi amministrativi in­trodotti dal decreto legi­slativo (e dal Dl n. 126/2006, “Scia 1”), ha modificato alcune norme del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), relative sia all’individuazione dei regimi abilitativi alla realiz­zazione degli interventi edilizi, sia all’agibilità degli edifici.

L’agibilità

Abrogato l’articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, nel quale sono trasfe­rite alcune disposizioni conte­nute nell’articolo 25. La segnalazione certificata di agibilità va fatta per le nuove costru­zioni, gli interventi di rico­struzione e sopraelevazione totale o parziale, per la realiz­zazione di interventi sugli edi­fici esistenti e su quanto possa influ­ire sulle condizioni di stabilità, sicurez­za e salubrità.

Adeguamento dei Comuni

I Comuni decideranno se conformarsi ai modelli standardizzati della conferenza unificata 0 a quelli modificati dalla Regione. Potranno riguar­dare: l’agibilità parziale di edifici singoli, parti di una costruzione funzionalmente autonome; o singole unità im­mobiliari. Il termine per la presentazio­ne rimane quella di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori e trasgredire i tempi comporterà una multa da 77 a 464 euro. La relazione è presentata dalla persona al quale è stato rilasciato il permesso di costruire, sia essa so­cietà sia essa persona fisica, ma sempre “accompagnata” dalla dichiarazione di un professionista abilitato alla professione.

Moduli standardizzati

In attuazione del d.lgs. n. 222/2016, sono stati approvati i moduli unifi­cati e standardizzati per la pre­sentazione dello inizio lavori, per le opere temporanee, e altro (leggi notizia).

I Tempi

Adesso passa tutto alle Regioni che avranno tempo fino al prossi­mo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica così come è stata impostata da Stato-Regioni, o se fare qualche aggiustamento, specialmente per le regioni a statuto speciale come la Sicilia. I Comuni avranno tempo comunque fino al 30 giugno per adeguarsi alla norma.

A cura di Salvo Sbacchis

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