Regolamento edilizio-tipo: a che punto siamo?

Con la pubblicazione in Gazzetta dell’Intesa 20 ottobre 2016 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Go...

30/05/2017

Con la pubblicazione in Gazzetta dell’Intesa 20 ottobre 2016 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” (G.U. n. 268 del 16/11/2016) si sarebbe dovuta avviare la fase di adeguamento delle Regioni ordinarie.

Tale fase avrebbe avuto come limite ultimo il 18 aprile 2017 con il recepimento da parte delle Regioni ordinarie dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

Arrivati al 30 maggio 2017, a che punto siamo arrivati?

Puglia

La prima Regione ad adeguare il proprio apparato normativo è stata la Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554 (B.U.R.P. 26/04/2017, n. 49) e successivamente con la Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 11 (B.U.R.P. 19/05/2017, n. 58) con cui:

  • sono stati dettati il procedimento e i tempi di adeguamento dei Comuni;
  • sono state previste le norme transitorie;
  • è stata fornita un’indicazione di dettaglio con riferimento alla definizione uniforme di superficie accessoria.

In particolare, la Puglia ha previsto un periodo transitorio fino al 25 luglio 2017 per la presentazione delle pratiche edilizie conformi con la previgente normativa e la possibilità di realizzare interventi muniti di titolo edilizio valido efficace fino al 23 ottobre 2017.

Liguria

La seconda Regione ad adeguarsi è stata la Liguria con la Deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2017 n. 316 (BURL 17/05/2017) con la quale sono stati definiti i contenuti, le modalità e i termini di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento Edilizio Tipo e relativa disciplina transitoria.

in particolare, il nuovo Regolamento Edilizio Tipo risulta strutturato in due parti:

  • la Parte Prima “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, che comprende gli elaborati “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia” e “Quadro delle definizioni uniformi”;
  • la Parte seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, che contiene l’indice generale uniforme del regolamento edilizio.

Lazio

La terza e ultima Regione ad adeguarsi è il Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 19/05/2017 n. 243 con la quale ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa e approvato i seguenti allegati:
a) Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali (Allegato 1);
b) Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);
c) Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);
d) Norme tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi: criteri per la fase di prima applicazione (Allegato C);
e) Documento di controdeduzione alle osservazioni (Allegato D).

Con la deliberazione viene, inoltre, stabilito un periodo transitorio di 180 giorni per l'adeguamento dei regolamenti comunali. Dopo l'adeguamento, i Comuni avranno ulteriori 60 giorni per inviare gli schemi dei regolamenti edilizi adottati alla Provincia di appartenenza o alla Città Metropolitana di Roma Capitale che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, potranno far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati, proponendo eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni adottano i regolamenti edilizi pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata