Servizi di natura intellettuale: Non è necessario indicare i costi della sicurezza

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017, condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appal...

17/05/2017

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017, condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale. E’ questo il risultato della sentenza con cui i giudici di Palazzo Spada annullano una precedente sentenza del T.R.G.A. di Bolzano 13 febbraio 2017 n.62 dando ragione ad un fornitore di servizi che in una gara indetta per la fornitura e la manutenzione del software “Registro elettronico” per la Informatica Alto Adige S.p.a. aveva indicato costi per la sicurezza pari a “zero” che il disciplinare di gara imponeva fossero indicati ed era stata esclusa appunto perché non aveva indicato i costi relativi alla sicurezza.

La società appellante sostiene nel proprio ricorso che l’indicazione dei costi pari a “zero” sarebbe stata corretta perché oggetto della fornitura sarebbe un servizio di natura intellettuale, per il quale tali costi non sarebbero configurabili.

Secondo quanto deciso in una precedente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V 19 gennaio 2017 n.223) e condivisa nella nuova sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017, negli appalti di servizi di natura intellettuale, la mancata indicazione dei costi della sicurezza non costituisce una “omessa dichiarazione” e l’impresa che non indica i costi della sicurezza non può essere esclusa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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