Codice dei contratti pubblici: le modifiche del correttivo più interessanti per gli Ingegneri

Con la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 (dopo oltre tre settimane dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Mi...

06/06/2017

Con la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 (dopo oltre tre settimane dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) è partita ufficialmente la seconda fase del progetto di aggiornamento delle disposizioni normative che disciplineranno il settore degli appalti e delle concessioni pubbliche in Italia, probabilmente per il prossimo decennio.

Il Decreto Correttivo, che apporta 441 modifiche a circa 130 articoli del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), è entrato in vigore lo scorso 20 maggio prossimo e, diversamente dal precedente Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, dovrebbe rappresentare l'unico vero momento di modifica che assicurerà nel tempo più breve possibile una adeguata sistematizzazione al settore, superando le incertezze che accompagnano periodi transitori di durata eccessiva.

Al fine di incidere sulla definizione del Correttivo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, per il tramite del gruppo di lavoro "Lavori Pubblici", cui partecipa il Consigliere delegato lng. Michele Lapenna, hanno avanzato, sin dalle prime battute, diverse proposte. Proposte che, in parte, sono state accolte lasciando il CNI complessivamente soddisfatto. Per chiarire meglio alcune delle modifiche in cui si è inciso, il CNI ha pubblicato la Circolare 29 maggio 2017, n. 71 recante "Informativa sul "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in cui si segnalano puntualmente le novità, alcune in accoglimento degli emendamenti presentati dalla RPT.

Di seguito i punti principali segnalati dal CNI.

Obbligatorietà nell'applicazione del "Decreto Parametri"
Le modifiche introdotte dall'art .14 co.1 D.Lgs. 56/2017 (che interviene sul co. 8 dell'art . 24, D.Lgs. 50/2016), sanciscono l'obbligatorietà dell'uso del c.d. "Decreto Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (S.l.A.).
Sul punto si ricorda che l'ANAC, con le Linee Guida n.1/2016, aveva già indicato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei S.l.A. e gli altri servizi tecnici, fosse opportuno fare riferimento ai criteri fissati dal D.M.17 giugno 2016 . Il Correttivo, quindi, rende finalmente cogente tale orientamento, dettando regole certe per la definizione degli importi a base d'asta. Ci si augura che questa disposizione abbia anche una influenza positiva sulla calmierizzazione dei ribassi.

Introduzione dei commi 8 bis e ter all'art. 24 del Codice (pagamento dei corrispettivi)
Le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter dell'art. 24 del Codice escludono, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera, o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o di rimborso. Esse impongono , infine, di riportare in convenzione le modalità di pagamento degli stessi, nel rispetto del c.d. "Decreto Parametri".

Progettazione interna ed esterna alle S.A.
Per quanto attiene all'eliminazione della priorità dell'affidamento dei servizi tecnici all'interno della stazione appaltante, resta quanto previsto all'articolo 24 del Codice. Le Pubbliche Amministrazioni potranno decidere, quindi, indifferentemente, di rivolgersi all'interno o all'esterno delle stesse per l'affidamento dei S.l.A.
Questa disposizione, unitamente alla limitazione del ricorso all'appa lto integrato, ha già determinato un incremento notevole del mercato dei S.l.A. nel nostro Paese rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. L'auspicio è che tale tendenza prosegua anche nel futuro.

Contratti sotto soglia
Le modifiche introdotte dall'art . 25 del "Decreto Correttivo" all'articolo 36 del Codice hanno escluso l'obbligo dell'acquisizione di due o più preventivi per l'affidamento degli appalti che ricadono sotto i 40.000 euro, offrendo così alle Stazioni Appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente all'affidamento diretto.
Ciò comporterà, per questo tipo di affidamenti, una riduzione del ricorso alla procedura del massimo ribasso e dei ribassi ad essa conseguenti, nonché una semplificazione delle procedure amministrative.

Il ruolo del R.U.P. negli appalti e nelle concessioni
Compiti e requisiti del responsabile del procedimento sono individuati in sostanziale continuità con quanto previsto dall'art. 1O del D.Lgs.163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.
Sono presenti comunque alcuni elementi di novità, orientati al rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle opere e al conseguimento di una migliore qualità ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori, in aderenza ai criteri direttivi di cui alle lettere e), Il) e rr) della legge delega.
In tale ottica si prevede, in particolare, che il RUP debba essere nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Il RUP dovrà essere di livello apicale, selezionato tra i dipendenti di ruolo della medesima unità organizzativa ovvero, in caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio.
Le Linee Guida ANAC (art. 31 co. 5 del Codice) definiranno nel dettaglio i compiti specifici del RUP, gli ulteriori requisiti di professionalità richiesti in relazione alla complessità dei lavori nonché l'importo massimo e tipologia di lavori per i qualitale figura può coincidere con il progettista e il direttore dei lavori.

Semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare polizza assicurativa
Il nuovo quadro normativo, congiuntamente all'atto di indirizzo dell'ANAC, ha ridotto significativamente, di circa la metà, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per l'affidamento dei S.l.A, favorendo quindi un'apertura del mercato ai giovani professionisti ed agli operatori di piccole e medie dimensioni.
Per esempio, è stata abolita la cauzione provvisoria a carico del professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della progettazione; inoltre, è stata prevista la possibilità di sostituire irequisitidi fatturato con una polizza assicurativa.

Appalto integrato - Scelta delle procedure
L'articolo 24 del Correttivo modifica il co. 1 dell'articolo 59 del Codice in materia di scelta delle procedure. Le modifiche e le integrazioni apportate, rispetto alla prima stesura del Codice, attenuano il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, si prevede che nella più ampia definizione di partenariato pubblico-privato rientri anche la locazione finanziaria, e che il divieto di appalto integrato non si estenda alle opere i cui progetti definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) ed i cui bandi di gara siano pubblicati entro un anno dall'emanazione del Correttivo (D.Lgs. 56/2017) . Ad ogni modo, resta ancora esclusa la possibilità di affidare i lavori sulla base del progetto preliminare, oggi progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Costi manodopera e sicurezza
L'intervento sul co. 16 dell'articolo 23 del Codice, come noto dedicato alla determinazione del costo del lavoro, ribadisce l'obbligo di scorporare i costi della sicurezza dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

Concorsi di idee e di progettazione
Con le modifiche apportate dal Correttivo al co. 5 dell'art. 23 del Codice, è stato notevolmente ridotto il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 co. 4 del Codice).
Sul punto si ricorda che la prima versione del Codice poneva in capo a tutti i partecipanti l'obbligo di presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto estremamente onerosa la partecipazione alla procedura del concorso di progettazione. Il decreto correttivo, accogliendo le proposte della RPT, supera esaustivamente questa criticità.
La modifica apportata all'articolo 23, circa la possibilità della divisione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e la conseguente modifica dell'articolo 152 sui concorsi, riduce gli oneri di partecipazione agli stessi favorendo la diffusione di questa forma di affidamento, a vantaggio dei giovani professionisti.

Nella circolare, il CNI ha sottolineato alcune criticità per le quali si spera di porre rimedio nei prossimi mesi, in particolare:

  • escludere la possibilità di impiego dell'Accordo Quadro (art. 54) per assegnare i servizi di architettura e ingegneria;
  • la non condivisibile scelta di rilanciare l'appalto integrato ed, in particolare, il fatto di "salvare" la possibilità di utilizzo degli appalti integrati per le opere i cui progetti siano stati validati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (18 aprile 2016);
  • la mancata previsione di iscrizione ai relativi albi professionali per i dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione che devono firmare le attività di progettazione;
  • la circostanza per la quale continua a non essere la possibilità di affidare direttamente la progettazione esecutiva e definitiva al vincitore del concorso di progettazione;
  • la mancata previsione di un fondo di rotazione per la progettazione, che consentirebbe di separare il momento della progettazione da quello di esecuzione , e quindi porre il progetto al centro del processo di realizzazione dell'opera pubblica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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